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COMUNE DI MANCIANO
REGOLAMENTO EDILIZIO
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 7 Febbraio 2002.
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 27 Febbraio 2003.
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 8 ottobre 2010
PARTE PRIMA
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DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Il presente regolamento è stato redatto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001 “ Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “ e dell’art. 64 della
L.R. 1/2005 nell’esercizio della autonomia normativa di cui all’art. 3 del D.lgs. 267/2000.
PARTE SECONDA
NORME GENERALI
ART. 2 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI.
1. Le funzioni già attribuite dalla L.R.2 Novembre 1979, n.52 alla Commissione Edilizia
Integrata sono svolte dalla Commissione del Paesaggio composta da tre membri nominati
dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 89, della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1.
2. In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro del Collegio, lo stesso viene
sostituito, seguendo la medesima procedura adottata per la nomina del rinunciatario o
dimissionario, entro trenta giorni dalla data di rinuncia o di dimissioni. Saranno
dimissionari i membri della Commissione che senza giustificato motivo risultino assenti per
tre sedute consecutive.
3. I membri della Commissione nominati dureranno in carica tre anni e non potranno
essere rinominati. Qualora alla data della scadenza non sia stato nominato il nuovo
collegio, gli stessi rimangono in carica fino alla delibera di costituzione del Collegio. Il
termine non potrà comunque superare i 5 anni, così come previsto dalla L.R. 1/05 n. 89
comma 5.
ART. 3 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO IN
MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
1. La commissione del paesaggio dà obbligatoriamente parere, per quanto concerne il
paesaggio e l’ambiente, per interventi in aree sottoposte agli specifici vincoli previsti dalla
vigente normativa, relativi alla:
a) Esecuzione di opere che prevedono la modifica dello stato dei luoghi, fatte salve le
norme sovraordinate che prevedono diversamente;
b) Modifica del paesaggio o dell’ambiente anche non relativa ad opere edilizie;
c) Aspetto ambientale e paesistico dei piani attuativi.
ART. 4 - PROCEDURE PER LE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
1. La commissione del paesaggio si riunisce nella sede abituale almeno una volta al mese
e straordinariamente ogni qualvolta il Responsabile dell’U.O. Urbanistica lo ritenga
opportuno.
2. I componenti della Commissione che siano direttamente interessati alla realizzazione di
un’opera non possono presenziare all’esame ed alla votazione su di essa, in
particolare, nei casi in cui risulti proprietario dell’area, di aree appartenenti al coniuge o
a parenti fino al quarto grado, oppure quando sia autore del progetto, possono essere
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invece chiamati per chiarimenti. Possono comunque essere sentiti per chiarimenti
anche i tecnici che hanno firmato i progetti. Di questa procedura deve essere fatto
esplicito riferimento nel verbale.
3. I verbali delle adunanze, redatti dal Responsabile U.O. Urbanistica o da un suo
delegato, devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari e
le eventuali dichiarazioni dei singoli commissari. Deve specificarsi, in
ogni caso, se il parere e’ adottato a maggioranza o all'unanimità. Quando la
commissione del paesaggio ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti
sottoposti al suo esame deve indicarne i motivi. I verbali delle adunanze sono riuniti in
apposito registro, a cura del Responsabile U.O. Urbanistica o da un suo delegato.
4. Il progettista potrà richiedere con domanda motivata al Responsabile del Servizio, di
essere ascoltato dalla commissione del paesaggio
5. Il parere verrà comunicato alla committenza ed al progettista.
6. Il parere della commissione del paesaggio, espresso a maggioranza, deve recare
menzione dei voti espressi e delle relative motivazioni.
PARTE TERZA
NORME PROCEDURALI
TITOLO I
AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI
ART.5 - OPERE SOGGETTE A PERMESSO A COSTRUIRE E PROCEDURE PER IL
RILASCIO DEL PERMESSO.
1. Le opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale sono subordinate alla concessine edilizia.
2. Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere da realizzare da soggetti
pubblici o privati:
a) Interventi di nuova edificazione;
b) La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti
diversi dal Comune;
c) La realizzazione di infrastrutture e di impianti ,anche per pubblici servizi,che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo non edificato;
d) La realizzazione di depositi di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di
impianti per attività produttive all’aperto ,che comporti l’esecuzione di lavori
cui
e) consegua la trasformazione permanente del suolo non edificato;
f) e) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ,cioè quelli rivolti a sostituire
l’esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso,mediante un insieme
sistematico di nuovi interventi edilizi,anche con la modificazione del disegno dei
lotti,degli isolati e della rete stradale;
g) Le addizioni volumetriche degli edifici esistenti non assimilate alla
ristrutturazione edilizia;
h) Alle varianti ai permessi a costruire si applicano le medesime disposizioni previste per
il rilascio dei permessi di costruzione;
i) Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n.
494/96, l’efficacia del permesso è sospesa fino alla trasmissione all’USL
competente della notifica preliminare,ai sensi dell’art.11 dello stesso
Decreto.La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall’Allegato III al Decreto
Lgs 494/96, da atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza,ai sensi degli
articolo 12 e 13 dello stesso Decreto.
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3. Il permesso a costruire è dato al proprietario o a chi ne abbia titolo.
4. Le procedure per il rilascio del permesso a costruire sono quelle previste dalle vigenti.
ART.6 - OPERE ED INTERVENTI SOTTOPOSTI AD ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
E PROCEDURE PER LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’.
1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti
urbanistici e del presente regolamento, delle salvaguardie regionali,provinciali e
comunali:
a) Gli interventi riportati nell’articolo precedente,qualora siano specificatamente
disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all’art. 55 della L.R. 1/2005 dai
programmi integrati di intervento di cui all’art. 56 della stessa legge,dai paini
attuativi,laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive. La sussistenza della specifica disciplina degli
strumenti urbanistici,deve risultare da una esplicita attestazione del consiglio
Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di
ricognizione di quelli vigenti,previo parere della Commissione Edilizia,ovvero
dell’ufficio competente in materia;
b) Le opere di rinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei
fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) Le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
d) Le opere pertinenziali,compresi i parcheggi all’aperto o interrati( Per pertinenza
si intende un’opera che, pur conservando la propria individualità ed autonomia ,è
posta in un durevole rapporto di subordinazione con un’altra preesistente,né
migliora l’utilizzazione o ne aumenta il decoro);
e) revisione od installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature
esistenti o realizzazione di volume tecnici,che si rendano indispensabili,sulla base
di nuove disposizioni compresi gli impianti di smaltimento liquami a servizio di
costruzioni “civili” con volumetria non superiore a 50 vani o 5.000 mc;
f) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili,edifici ed aree anche in assenza di
opere edilizie,nei casi previsti dalla L.R. 33/94;
g) le demolizioni di edifici o manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla
nuova edificazione;
h) le occupazioni di suolo per esposizione e deposito di merci o materiali,che
non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
i) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto
degli immobili;
j) interventi di manutenzione straordinaria ,ossia le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici,sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;detti interventi non
possono comportare modifiche alla destinazione d’uso;
k) interventi di restauro e di risanamento conservativo,ossia quelli rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un’insieme
sistematico di opere che ,nel rispetto degli elementi tipologici,formali e strutturali
dell’organismo stesso,ne consentano destinazione d’uso con essa
compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio,l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso,l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;tali
interventi comprendono altresì gli interventi sistematici,eseguiti mantenendo gli
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elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio ,volti a
conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici,ancorché recenti;
l) interventi di ristrutturazione edilizia,ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ;tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,la
eliminazione ,la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.Tali interventi
comprendono altresì:
· la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici,intendendo per fedele
ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro
planivolumetrico;
· la demolizione dei volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa
collocazione sul lotto di pertinenza;
· le addizioni,anche in deroga agli indici di fabbricabilità,per realizzare i servizi
igienici,i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali,il rialzamento del
sottotetto,ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici,al fine di
renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;
· interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili,anche in aggiunta
ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
m) Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs.494/1996,nella denuncia
e contenuto l’impegno a comunicare al Comune l’avvenuta trasmissione
all’ASL,della notifica preliminare di cui all’art. 11 dello stesso decreto,attestante
anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e,nei casi
previsti,del piano generale di sicurezza,ai sensi degli articoli 12 e 13 del
D.Lgs.494/1996.L’inosservanza di detti obblighi impedisce l’inizio dei lavori.
n) nel caso di varianti in corso d’opera la denuncia è integrata a cura dell’interessato
con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato;all’integrazione
della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa
denuncia. Le varianti non devono riguardare interventi di restauro,come definiti
dall’art. 31 della L. 457/78. Le procedure per la denuncia di inizio attività sono quelle
previste dalle leggi vigenti.
ART.7 - OPERE SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’.
1. Le opere e gli interventi di cui all’art. 6 del presente Regolamento sono subordinate a
D.I.A. presentata al dal comune ove sussista anche una sola delle seguenti
condizioni:
· Gli immobili interessati siano assoggettati a vincoli ai sensi dell’ art. 11 T.U. 42/04;
· Per l’esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell’autorizzazione di
cui all’art. 146 T.U. 42/04.
· Gli immobili d’interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla L.394/91
(Legge quadro sulle aree protette);
· Gli immobili siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei
piani aventi la valenza di cui all’art. 1 bis del decreto legge 431/85 o alle
prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II
capo II della L.183/89 (Norme per l’assetto funzionale e organizzativo della
difesa del suolo);
· Gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto
ministeriale 2 Aprile 1968 n.1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche
della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d’uso;
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· Il preventivo rilascio dell’autorizzazione sia espressamente previsto,in attuazione
della L.R. 1/05,dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto
adottati,con riferimento ad immobili che pur non essendo ricompresi nei
precedenti punti, siano giudicati meritevoli di analoga tutela per
particolari motivi di carattere storico,culturale.architettonico ed estetico
· Le caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di,particolare
valore dovranno essere redatti secondo quanto disposto dall’artt.li 9 e 10 della
LR. 1/2005.
· La D.I.A. è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo
· Alla D.I.A.si applicano le procedure previste per il permesso a costruire ,previste
dalle leggi vigenti.
ART. 8 - OPERE NON SOGGETTE A PERMESSO A COSTRUIRE O DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA’
1. Non sono soggette a permesso o a denuncia di inizio attività:
· opere di manutenzione ordinaria;
· demolizione di opere abusive ordinate in applicazione della legislazione vigente;
· opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano
carattere geognostico;
· opere e installazioni di segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione
del codice della strada nonché elementi a corredo, per la segnaletica stradale;
2. Oltre alle opere da eseguire su ordinanza per la pubblica incolumità, potranno essere
iniziate senza domanda preventiva le opere da eseguirsi, quando siano motivate da
carattere di necessità e urgenza;
3. Queste opere possono essere attuate senza preventiva domanda; entro 24 ore deve
essere data pero comunicazione al Sindaco mediante lettera raccomandata. La
domanda e la documentazione relativa alle opere da eseguire deve comunque essere
presentata al Responsabile del Servizio entro 15 giorni dall’inizio degli stessi
TITOLO II
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
ART. 9 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTI
Gli interventi edilizi diretti, in funzione delle opere da realizzare si attuano a mezzo:
1. Comunicazione;
2.Denuncia inizio attività;
3. Permesso a costruire
1. Comunicazione: per effettuare gli interventi soggetti a comunicazione e’ necessario
darne notizia al Responsabile del Servzio tramite lettera; in particolare se i lavori
comportano la realizzazione di impalcature e ponteggi esterni.
2. Denuncia Inizio Attività: per effettuare gli interventi di cui all’art.6 del presente
Regolamento e’ necessario darne comunicazione al Responsabile del Servzio.
· Detta denuncia, in doppia copia, deve contenere l’indicazione del nome,
cognome luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del proprietario
· Dovranno essere allegati alla domanda tutti quei documenti,indicati nell’allegato A
del Presente Regolamento Edilizio.
· La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità in anni tre.
3. Autorizzazione: gli elaborati e la documentazione da prodursi sono quelli indicati
nell’allegato A del presente Regolamento;
4. Concessione: gli elaborati e la documentazione da prodursi sono quelli indicati negli
allegati A del presente Regolamento. La domanda in carta legale, diretta ad ottenere il
rilascio della permesso a costruire e’ rivolta al Responsabile del Servizio ed e’ sottoscritta
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dal soggetto legittimato; oltre alla specificazione dell’oggetto della domanda dovranno
anche essere indicate le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del proprietario o dell’
avente titolo e del progettista e, per quest’ultimo, anche il numero d’iscrizione all’Albo
Professionale. Se il richiedente non e’ proprietario dell’area o del fabbricato, alla
domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di assenso del proprietario. Per le aree
edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche la domanda di concessione
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; deve altresì prodursi idonea
documentazione dalla quale risultano la natura, la sede ed i dati del rappresentante legale.
E’ facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere per progetti di notevole rilevanza,
ulteriore documentazione storica, ambientale, progettuale ed ulteriori elaborati illustrativi
del progetto, quali: prospettive, plastici, fotomontaggi, ecc.
TITOLO III
ADEMPIMENTI D’OBBLIGO
ART.10 - CONTRIBUTO RELATIVO AI PERMESSI A COSTRUIRE ED ALLE
DENUNCE DI ATTIVITA’
1. Il permesso comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. Fatto salvo quanto previsto art. 121 L.R. 1/2005 il permesso o la denuncia di inizio
dell’ attività comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla solo
incidenza delle spese di urbanizzazione,ad eccezione degli interventi di cui art. 119 L.R.
1/2005 per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.
3. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla L.R. 1/05 art. 124,gli oneri di urbanizzazione
sono dovuti in relazione agli interventi,soggetti a concessione,autorizzazione o a denuncia
di inizio dell’attività,che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei
carichi urbanistici in funzione di:
· Aumento di superficie degli edifici;
· Mutamento delle destinazioni d’uso di immobili;
· Aumento del numero di unità immobiliare.
4. per le concessioni,autorizzazioni e denunce di inizio dell’attività onerose deve essere
allegata alla domanda l’apposita modulistica dimostrativa del “volume totale edificato”
ed il prospetto di cui al D.M.10.5.77,ai fini della determinazione della quota di contributo per
le opere di urbanizzazione e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo
relativa al costo di costruzione.
5. Qualora il richiedente intenda impegnarsi a realizzare direttamente in tutto o in parte le
opere di urbanizzazione la relativa domanda deve essere presentata unitamente alla
domanda di concessione previo accordo con il Comune per la definizione delle
modalità di esecuzione e delle relative garanzie..
6. Dovrà altresì essere predisposto l’apposito modello statistico che verrà consegnato
dall’ufficio prima del rilascio della concessione edilizia per ampliamenti e costruzioni. .
7. In ogni caso il rilascio dell’atto abilitativi a costruire dovrà essere proceduto da tutti i
nulla - osta,visti,autorizzazioni,previsti dalle normative vigenti .
8. A decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione,
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in
modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima deve essere di 5 kW. .
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ART. 11 - ATTI AUTORIZZATIVI GENERALI
1. I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed
artistico, ai sensi della vigente normativa, devono conseguire la preventiva
approvazione della Soprintendenza.
2. I progetti relativi allo allaccio e all’accesso delle strade private alle strade pubbliche di
competenza dell’Amministrazione Provinciale, devono conseguire la preventiva
autorizzazione dei predetti enti.
3. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura in acciaio
debbono adeguarsi alle disposizioni di legge vigenti. Per nuove costruzioni, per
ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture di edifici occorre
presentare, prima dell’inizio dei lavori, a denuncia prevista dalla normativa in vigore.
4. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o impianti di
produzione di acqua calda, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla vigente
normativa. La realizzazione di impianti elettrici deve essere sottoposta alla normativa
statale vigente.
5. I fabbricati devono essere adeguati secondo quanto previsto dalle leggi vigenti,
relativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche.
6. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti debbono essere sottoposti
all’approvazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e comunque in
particolare:
• ai progetti degli edifici di altezza superiore a 20 metri;
• i progetti degli edifici aventi particolare destinazione: strutture ricettive, alberghi, case
albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei,
biblioteche, archivi, ecc.
• i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali a
grandi magazzini di vendita, ed autorimesse (oltre i 9 posti auto) e a laboratori o
depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze infiammabili;
• i progetti degli edifici che, pur essendo destinati ad abitazione, non hanno affacci su
piazze e vie pubbliche e comprendono appartamenti con affacci soltanto su cortili
interni;
7. Qualora sia prevista l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato con
caldaie funzionanti (con oltre 100mila K/cal) con combustibili liquidi o gassosi in edifici
diversi da quelli previsti nel comma precedente, deve essere sottoposto all’esame del
Comando dei Vigili del Fuoco il solo progetto dell’impianto, per la parte relativa al locale
caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali
innanzi specificati, deve contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l’esatta
ubicazione rispetto ad altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché alle vie di
comunicazione verticali (gabbie di scale, ascensori, montacarichi).
8. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi in ogni loro
parte alle norme di legge vigenti.
9. Per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico l’autorizzazione, prevista dalla normativa
vigente, e’ necessaria anche ai fini dell’edificazione.
10. Per i fabbricati dotati di pertinenze destinate a giardino o orto so dovrà provvedere alla
progettazione e realizzazione di impianto di irrigazione mediante recupero di acqua
meteorologica o pozzo.
11. I progetti per i nuovi fabbricati, o per il cambio d’uso ,sia civile che produttivo,devono
essere corredati da documentazione attestante l’erogazione di acqua potabile in
quantità sufficiente allo scopo,rilasciata da parte dell’ente erogatore,o in caso di
approvvigionamento autonomo ,mediante pozzi o sorgenti,da giudizio di potabilità
rilasciato dall’ASL,ai sensi dell’art. 12 DPR 236/88.
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ART.12 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA SULLE DOMANDE DI PERMESSO A COSTRUIRE
1. Una volta acquisiti i pareri interni ed esterni, il Responsabile del Servizio Urbanistica
decide sulle domande rilasciando o negando la concessione edilizia.
2. Dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi.
3. In tale avviso vanno specificati il nome del titolare e il luogo dove verrà effettuato
l’intervento. Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della
concessione edilizia dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e pareri interni ed
esterni secondo quanto stabilito dal Regolamento sul procedimento amministrativo.
4. Nel caso venga negato il rilascio della concessione edilizia, all’interessato verrà
notificato il relativo provvedimento con la motivazione addotta.
ART.13 - VALIDITA’ E DECADENZA DEL PERMESSO A COSTRUIRE
1. Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. La proroga esclusivamente per il completamento dei lavori, può avere luogo per fatti
estranei alla volontà del concessionario o per gravi e giustificati motivi, che siano
riconosciuti con determinazione del responsabile del settore urbanistica e su proposta
istruita dall’ufficio tecnico e comunque non più di una volta per il massimo di un anno.
3. Un periodo di tempo più lungo di tre anni per l’ultimazione dei lavori può essere
accordato in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue
caratteristiche tecnico - costruttive, delle particolari condizioni idrogeologiche in cui si
operi; nel caso, infine, che si tratti di opere pubbliche o realizzate con finanziamenti
pubblici la cui elargizione sia prevista in più esercizi finanziari.
4. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario che non può
usufruire di proroghe deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova
concessione; quest’ultima dovrà concernere la parte non ultimata.
5. Il rinnovo del permesso o il nuovo permesso può essere sottoposta a variazioni del
contributo concessorio nel caso gli stessi abbiano subito variazione.
6. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della
concessione, in contrasto con le previsioni stesse, i cui lavori non siano stati iniziati; in tali
condizioni il termine di 3 anni per il completamento delle opere non e’ derogabile
ART.14 - PROGETTISTA,DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE
1. La progettazione delle opere edilizie deve essere firmata da tecnici abilitati in materia:
ingegneri,architetti,geometri,dottori agronomi,periti iscritti ai rispettivi Albi professionali e
ciascuno nell’ambito delle competenze fissate dalla legislazione.
2. Il titolare del permesso di costruzione insieme alla comunicazione dell’inizio dei
lavori deve notificare al Responsabile del Servizio il nominativo ed il d.u.r.c. del costruttore
ed il direttore dei lavori con dichiarazione di accettazione degli stessi.
3 Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata.al
Responsabile del Procedimento con le modalità dell’articolo precedente.
5. Il Committente titolare del permesso,il direttore dei lavori,l’assuntore dei lavori sono
responsabili di ogni inosservanza,così delle norme generali di legge e di
regolamento,con delle modalità esecutive fissate nell’atto di concessione.
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ART.15 - INIZIO DEI LAVORI
1. Per le nuove costruzioni o gli ampliamenti, prima dell’inizio dei lavori, il titolare del
permesso o il direttore dei lavori provvede a richiedere all’ufficio tecnico comunale con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la verifica della fissazione dei punti fissi
altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell’opera da
realizzare.
2. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma
precedente, l’ufficio tecnico comunale verifica in cantiere le operazioni suddette,
redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un
rappresentante dell’ufficio tecnico.
3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore dei lavori
redigeranno il verbale autonomamente; inviando o depositando una copia al Comune
possono dare inizio ai lavori.
4. Le spese relative alle operazioni suddette sono a carico del richiedente che è tenuto
altresì a fornire l’eventuale personale ed i mezzi necessari per effettuare le operazioni
previste.
ART.16 - VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI ED INTERRUZIONE DEI
LAVORI
1. Il permesso e il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la
costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali
preposti al controllo delle costruzioni.
2. E’ obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei
rivestimenti, onde consentire, agli incaricati del controllo, la verifica della
corrispondenza alle indicazioni contenute nel progetto approvato.
3. Il concessionario che, per qualsiasi ragione, interrompa l’esecuzione delle opere, ha
l’obbligo di fare eseguire tutti i lavori che, a giudizio insindacabile del Responsabile del
servizio urbanistica, risultino necessari per garantire l’incolumità, l’igiene pubblica e
assicurare la stabilità delle parti costruite, nonché il decoro.
TITOLO IV
CONDUZIONE DEI LAVORI,VERIFICHE
ART.17 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
1. Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o
demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme di prevenzione infortuni, le
norme sulla prevenzione incendi, l’obbligo a termine di legge della denuncia di
eventuali ritrovamenti, ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose
pubbliche e private.
2. Sono tenuti all’osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui
sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori.
3. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e, se ubicato in zona
cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in
modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento per
polveri, cattivi odori, liquami, ecc.
4. Il cantiere situato in centro storico deve essere recintato con legname adeguato al
carattere e al decoro dell’ambiente, se sia prevista l’occupazione di suolo pubblico.
5. Il cantiere deve avere porte apribili verso l’interno, munite di serrature o catenacci che
ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
6. Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne e notturne,
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dispositivi rifrangenti ad integrazione dell’illuminazione stradale.
7. Queste segnalazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall’assuntore
dei lavori e dal responsabile del cantiere.
8. Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa costruita con materiali
resistenti alle intemperie e ben visibile all’esterno con l’indicazione:
· del nominativo del titolare della concessione edilizia;
· del nome del progettista;
· del nome del coordinatore per la progettazione;
· del nome del coordinatore per l’esecuzione;
· del nome del calcolatore della struttura;
· del nome del direttore dei lavori;
· dei nomi dei costruttori e dell’assistente del cantiere;
· estremi data di comunicazione notifica organo di vigilanza ASL.
9. In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorità competenti copie
conformi dei seguenti documenti:
· Concessione edilizia firmata e relativi elaborati di progetto.
· Per opere in cui viene utilizzato cemento armato, normale, precompresso o
prefabbricato, o strutture metalliche, copia del progetto e della relazione vistati dal
Genio Civile.
· Progetto dell’impianto termico e documentazione relativa all’isolamento termico.
· Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria circa le modalità esecutive del
progetto o le caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene.
· Ai sensi del D.Lgs494/96 devono trovarsi in cantiere: il piano di sicurezza e di
coordinamento ,la notifica alla ASL di competenza.
· Dovranno trovarsi in cantiere, a disposizione delle autorità di controllo e verifica tutte le
documentazioni e certificazioni previste dalle leggi in vigore.
10. Nell’area del cantiere o in aree diverse comunque destinate a servizio del cantiere
concordate con l’amministrazione comunale potranno essere localizzate, per la durata del
cantiere stesso, baracche o box ad uso ufficio e/o servizi igienico assistenziali. In via
generale tali manufatti dovranno presentare i requisiti di abitabilità previsti per le civili
abitazioni con esclusione dell’altezza che potrà essere tollerata fino ad un minimo di ml.
2,20.
ART. 18 - SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONI, PULIZIA DELLE STRADE
ADIACENTI AI CANTIERIE MODALITA’ DI GESTIONE DEL CANTIERE IN MERITO
ALL’IMPATTO ACUSTICO.
1. E’ vietato gettare materiali di qualsiasi genere sia da ponti di esercizio, sia dai tetti o
dall’interno degli edifici.
2. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi
potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario,
ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati nei
luoghi di smaltimento.
3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l’eccessivo
sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.
4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento
della pulizia della pubblica via per tutta l’estensione della costruzione e nelle immediate
vicinanze.
5. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni
deposito od accatastamento lungo le strade interne all’abitato. Qualora ciò non si
verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione
dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.
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6. l’Apertura di un cantiere deve essere autorizzata ai sensi del DPCM 14.11.97
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e succ. per limitare l’impatto
acustico ambientale.
ART. 19 - OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
1. Nel caso si renda necessario occupare il suolo pubblico, sia in rapporto ad opere
soggette a concessione, autorizzazione, sia nel caso che non sia necessaria alcuna
autorizzazione, deve essere fatta apposita richiesta al Responsabile del Servizio.
2. La richiesta deve contenere le generalità, la firma del richiedente e gli estremi di
carattere amministrativo fissati dai competenti uffici dell’amministrazione comunale.
3. Dovrà inoltre essere indicata la presumibile durata dell’occupazione del suolo pubblico.
4. La concessione dell’occupazione di suolo pubblico è subordinata al sopralluogo
sull’area richiesta, da parte dei vigili comunali che verificheranno la congruità della
richiesta in rapporto ai problemi del traffico, a quelli dell’accessibilità alle proprietà
limitrofe all’area oggetto della richiesta ed ai requisiti richiesti dalla legge e dai
regolamenti di settore.
5. Per l’uso del suolo pubblico deve essere pagata una tassa di occupazione ed
eventualmente, su decisione del Responsabile del Servizio, una congrua cauzione
per l’eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato.
6. La durata della concessione è stabilita in un massimo di 6 mesi consecutivi; può
essere prorogata di sei mesi in sei mesi.
7. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere della concessione
dell’occupazione del suolo; il Comune può richiedere la rimessa in pristino anche nel
caso di prolungata sospensione dei lavori.
8. La cauzione eventualmente versata verrà restituita entro 90 giorni dall’avvenuto
ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla
completezza dei lavori.
Art.20 - VISITE DI CONTROLLO
1. Il titolare del permesso a costruire e il direttore dei lavori sono tenuti a comunicare al
Responsabile del Servizio Urbanistica:
• l’inizio dei lavori (ivi comprese le opere di apertura del cantiere);
• l’ultimazione di tutte le opere autorizzate e rese agibili;
2. A seguito delle predette comunicazioni il Responsabile del Servizio può disporre
opportuni sopralluoghi in cantiere ai sensi dell’art. 129 della L.R. 1/05.
3. L’Amministrazione comunale stabilirà con apposito regolamento le sanzioni
amministrative e pecuniarie per il mancato rispetto delle presenti norme.
4. Il costruttore deve sempre lasciare libero accesso al cantiere agli incaricati dell’ufficio
tecnico comunale, agli ispettori del lavoro, ecc. per i controlli di loro competenza.
5. Le presenti norme valgono anche per le denuncie inizio attività.
ART.21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI,CERTIFICATO DI CONFORMITA’,
CERTIFICATO DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’,INIZIO DI ESERCIZIO DI ATTIVITA’
PRODUTTIVE.
1. I lavori si intendono ultimati allorché l’edificio è completo in tutte le sue parti, comprese
le opere accessorie di finitura e le sistemazioni esterne.
2. Ad ultimazione dei lavori,un professionista abilitato certifica la conformità dell’opera al
progetto presentato,fermo restando quanto previsto dall art. 129 L.R. 1/2005.
3. La certificazione di abitabilità delle unità immobiliari è necessaria,oltre che per le nuove
costruzioni,anche:
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• In conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e
che riguardino parti strutturali degli edifici;
• In conseguenza dell’esecuzione dei lavori di restauro o do ristrutturazione edilizia o di
ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d’uso;
4. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma precedente, l’agibilità a
l’abitabilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla
conformità con il progetto e con le norme igienico - sanitarie. L’abitabilità o l’agibilità
decorrono dalla data in cui perviene al comune l’attestazione.
5. Entro 180 dalla comunicazione di cui al comma 3,il Comune tramite ASL,può disporre
ispezioni,anche a campione,al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità della
costruzioni.
6. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva resta ferma quanto previsto dall’art.48
del DPR n.303 del1956 e dell’art. 216 Testo Unico delle leggi sanitarie,nel rispetto delle
procedure disciplinate dal DPR 447/1998.L’interessato,attraverso lo Sportello Unico
può richiedere alle strutture tecnico competenti in materia sanitaria e ambientale pareri
preventivi sugli eventuali lavori edilizi all’avvio dei procedimenti di cui al titolo I del
presente Regolamento.
ART.22 - COLLAUDI
1. Tutte le opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a
struttura metallica, soggette alle disposizioni vigenti in materia, debbono essere
sottoposte a collaudo statico.
2. Tutte le opere pubbliche sono soggette all’obbligo del collaudo.
3. Gli impianti termici degli edifici (sia che si tratti di impianti nuovi, sia che si tratti di
modifiche impianti preesistenti)debbono essere sottoposti a collaudo per verificarne la
conformità o degli stessi deve essere resa certificazione secondo quanto stabilito dalla
vigente normativa.
4. Sono sottoposti a collaudo tutti gli impianti di adduzione ed uso dell’energia
specificatamente richiesto da leggi e regolamenti vigenti in materia.
PARTE QUARTA
NORME TECNOLOGICHE
TITOLO I
REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI
ART.23 - SALUBRITA’ DEL TERRENO
1. E’ vietato realizzare nuove costruzioni in terreni che siano stati utilizzati come deposito
di materiali insalubri se non dopo aver risanato completamente il sottosuolo
corrispondente.
2. Non è permessa l’edificazione su un suolo il cui livello sia più basso di quello
riscontrato di massima esondazione per cui il deflusso delle acque meteoriche o di
rifiuto possa risultare ostacolato.
3. Le abitazioni presso rilievi e terrapieni sostenuti da muri devono essere dotate di
impianti idonei per l’allontanamento delle acque meteoriche e per evitare infiltrazioni.
ART.24 - SICUREZZA IDRAULICA
1. Si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio
Regionale Toscano n.230 del 21.06.94,per quanto attiene agli interventi di nuova
edificazione (escluse le sopraelevazioni)di costruzione di manufatti di qualsiasi
natura,incluse le opere pubbliche e per trasformazioni morfologiche di aree che
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comportino ostacolo al regolare deflusso delle acque.
2. Ogni intervento di nuova costruzione, nonché la realizzazione di sistemazione
esterne,di parcheggi,di viabilità,di rilevati e simili,dovrà prevedere il mantenimento di
una superficie permeabile pari almeno il 25% della superficie fondiaria interessata.
ART.25 - REQUISITI RELATIVI ALL’IMPERMEABILITA’ E SECCHEZZA
1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella
derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare
intrinsecamente asciutti.
2. Anche tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali
acque di condensazione e permanere asciutti.
3. I locali abitabili/asciutti,posti al piano terreno,indipendentemente dalla quota del piano
rispetto al terreno circostante ,a sistemazione avvenuta,devono avere il piano di
calpestio impermeabile ad infiltrazione di umidità provenienti dal terreno sottostante
.Tale misura di isolamento potrà essere realizzata mediante solaio o vespaio
arieggiato (con bocchette di aerazione non inferiore a 1/100 della superficie del
vespaio)distaccato dal terreno (almeno 30 cm.)o in alternativa,quando ricorrono
necessità tecniche o funzionali,in sostituzione del solaio o vespaio arieggiato potranno
essere adottate misure e soluzioni tecnologiche diverse di equipollente efficacia di
impermeabilizzazione. Gli scannafossi o le intercapedini possono essere in
comunicazione con i locali abitabili o agibili, ed avere anche altezza maggiore dei vani
attigui. La larghezza massima dell’intercapedine o scannafosso non può superare i ml.
1,50 se esterna al sedime del fabbricato.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente si possono applicare anche alle
sistemazioni degli edifici esistenti.
5. Negli edifici esistenti, qualora i locali abitati risultino anche parzialmente al di sotto della
quota del terreno circostante, deve essere prevista una intercapedine arieggiata che
circondi i locali per tutta la parte interessata: la cunetta dell’intercapedine deve essere più
bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.
6. Le griglie di areazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni
e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d’uso a cui possono
essere sottoposte.
7. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a
quello della falda freatica.
8. I locali posti al piano seminterrato degli edifici esistenti e in quelli di nuova costruzione
non possono essere adibiti ad abitazione; è considerata semi interrata quella parte di
edificio, che si trova anche parzialmente sotto il livello del terreno circostante.
9. Non sono comunque trasformabili in abitazione locali che presentano le seguenti
condizioni:
• affaccio pari al piano strada, con aperture retrostanti, che si configurano come grate, o
addirittura senza alcuna apertura;
• il ricambio d’aria sia legato esclusivamente a sistemi meccanici di aspirazione;
• l’affaccio pari - strada sia posto su una strada aperta al traffico;
• la conformazione della via e dei palazzi finitimi sia tale da non consentire una
accettabile incidenza della luce.
ART.26 - REQUISITI DI CARATTERE TERMICO
1. La progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati deve conformarsi alle vigenti
normative per il contenimento dei consumi energetici e alle specifiche leggi relative ai
diversi impianti tecnologici.
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2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti o d’inserimento d’impianto di
riscaldamento in un edificio che ne sia sprovvisto, il Responsabile del servizio
urbanistica può richiedere che siano adottati provvedimenti atti a garantire un adeguato
isolamento delle coperture, dei solai soprastanti vani aperti, dei serramenti nonché
dello stesso impianto termico, qualora già esistente e da ristrutturare.
ART.27 - REQUISITI DI CARATTERE ACUSTICO
1. Negli edifici di nuova costruzione e in tutti gli interventi su manufatti esistenti, sottoposti
a ristrutturazione, devono essere adottati sistemi di isolamento acustico.
2. I materiali usati devono garantire un’adeguata protezione acustica degli ambienti per
quanto concerne:
• rumori di calpestio, di traffico, di gestione e uso di impianti comunque installati nel
fabbricato;
• rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi
comuni;
• rumori provenienti da laboratori e da industrie.
3. Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli
sonori dei rumori prodotti, nei locali sottostanti, dalla pioggia o dalla grandine, non
superino i valori compatibili con la destinazione dei locali medesimi.
4. Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera,a porte e finestre
chiuse,un isolamento acustico normalizzato,il cui indice di valutazione sia inferiore ai
30 decibel.sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalle norma
vigenti in materia.
5. I progetti delle costruzioni di cui all’art. 8 della L.447/95 devono essere corredati da
apposita documentazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 89/98.
ART.28 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI
1. Gli edifici ad uso abitativo e/o ricettivo,ad eccezione di quelli normativi da altre Leggi
devono rispettare i requisiti illuminotecnica previsti da decreto ministeriale 05/07/1975..
2. Gli edifici destinati ad attività produttive di beni e servizi,sia in funzione della salubrità
degli ambienti di lavoro che dell’attività ivi svolta,dovranno essere dotati di
illuminazione naturale,che potrà essere integrata da sistemi di illuminazione
artificiale,in percentuale da valutare caso per caso.
3. Per i fabbricati rurali destinati ad attività di trasformazione degli alimenti
(frantoi,cantine,ecc.,aziendali)soggetti ad autorizzazione D.G.R.n.206 del 1 marzo
1999,la superficie illuminante naturale non dovrà essere inferiore ad 1/14 della
superficie del pavimento..
4. Per i fabbricati destinati ad uso agrituristico la superficie illuminante naturale non dovrà
esser inferiore ad 1/14 della superficie del pavimento.
ART.29 - REQUISITI RELATIVI ALL’AERAZIONE
1. Gli edifici ad uso abitativo e/o ricettivo,devono essere progettati e realizzati in modo
che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua
destinazione e dovranno rispettare,quanto previsto dal D.M. 5 luglio 1975.
2. Per i fabbricati rurali destinati ad attività di trasformazione degli
alimenti(frantoi,cantine,ecc.,aziendali),soggetti ad autorizzazione DGR n.206 del
marzo 1999,la superficie per l’aerazione naturale non dovrà essere inferiore ad 1/14
della superficie del pavimento e dovrà essere idoneamente integrata da aerazione
artificiale sulla base delle caratteristiche delle attività ivi svolte.
3. Per i fabbricati destinati ad agriturismo la superficie per l’aerazione naturale non dovrà
essere inferiore ad 1/14 della superficie del pavimento.
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ART. 30- REQUISITI RELATIVI AL DIMENSIONAMENTO DEI LOCALI
1. L’altezza media dei locali destinati ad attività residenziali e turistico ricettive non deve
essere minore di 2,70 m. .La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto non deve
comunque essere inferiore a 2,20 m..Per altezza media si intende la media tra le
diverse altezze presenti nel locale riferite alle rispettive superfici di influenza. L’altezza
minima,nei comuni compresi in comunità montane può essere ridotta da 2,70m. a 2,55
m.. Per i fabbricati rurali destinati ad attività di trasformazione degli alimenti
(frantoi,cantine,ecc.,aziendali),soggette ad autorizzazione DGR 206 del1 marzo
1999,l’altezza media dei locali non può essere inferiore a m.2,60. Per i fabbricati
destinati ad agriturismo l’altezza media non deve essere inferiore a m. 2,50 con
l’altezza minima non inferiore a m.2,20,quando non sia possibile adeguarla alle
caratteristiche delle civili abitazioni.
2. L’altezza media può essere ridotta a 2,40 m. nei bagni e negli antibagni degli edifici
con destinazione residenziale e non residenziale,negli spogliatoi,negli spazi destinati al
disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale,nei locali destinati alla
permanenza di persone.
3. Le altezze minime previste al primo e secondo comma possono esser derogate entro i
limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di
comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle
caratteristiche igienico - sanitarie quando l’edificio presenti caratteristiche tipologiche
specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di
deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative
atte a garantire ,comunque, in relazione al numero degli occupanti,idonee condizioni
igienico - sanitarie dell’alloggio,ottenibili prevedendo una maggiore superficie
dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione
naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre,dai riscontri d’aria trasversali e
dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
4. I corridoi ed i disimpegni devono avere il lato minore non inferiore a ml.1.00 ed altezza
non inferiore a ml.2,40.I ripostigli sono ammessi anche con ricambio d’aria solo
dall’interno. I locali macchine con funzionamento automatico possono essere senza
luce ed aria diretta,purché rispettanti le norme antinfortunistiche.
5. I piani interrati destinati a locali accessori e /o di servizio dovranno avere altezza utile
compresa tra ml. 2,00 e ml. 2,40.I locali interrati possono essere estesi a tutta la
superficie di ingombro del fabbricato sovrastante entro il perimetro massimo del piano
terra,comprese le parti in aggetto. L’altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi
non deve essere inferiore a 2,20,almeno la
medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il
soffitto dei locali,ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. La
superficie del soppalco aperto su ambienti abitabili deve essere inferiore ad un terzo di
quella del locale soppalcato.
6. I sottotetti possono essere destinati ad abitazione a condizione che l’altezza media di
ogni vano abitabile sia uguale o superiore a ml. 2,55 con altezza libera in
corrispondenza dell’imposta del tetto sul lato della gronda non inferiore non inferiore a
ml. 2,00;
7. La superficie utile degli alloggi e dei singoli vani, deve rispondere ai requisiti fissati
dalle disposizioni del decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975 e cioè:
• Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14
per i primi 4 abitanti ed a mq.10 per ciascuno dei successivi;
• Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.9,se per una persona e
di mq. 14 se per due persone;
• Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14.
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8. I gabinetti degli alloggi,fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una
sola camera da letto,devono essere disimpegnati dai singoli locali;le loro pareti
dovranno essere rese impermeabili.
9. La cucina delle abitazioni deve avere una superficie utile non inferiore a mq.8,00.E’
ammessa una superficie inferiore per il punto cottura,purché comunichi mediante in
vano soggiorno,comunque di mq.14,con un apertura di superficie superiore a mq.
3,00.ogni cucina o punto cottura dovrò essere dotata di acquaio e cappa di aspirazione
per i fumi e i vapori comunicante con canna di esalazione che sboccherà sul tetto.
9.1 Locali di abitazione non permanente:
Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a funzioni abitative che non
comportino la permanenza continuativa di persone, quelli adibiti anche nei locali
seminterrati, quali:
a) spazi di cottura;
b) servizi igienici;
c) spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità
immobiliare;
d) dispense, sale hobbies, guardaroba, lavanderie e simili.
I sopra citati locali non devono avere altezza inferiore a ml. 2,40, ed illuminazione diretta
dall’esterno attraverso una superficie non inferiore ad 1/12 della superficie, e possono
essere dotati di tutti gli impianti previsti nelle abitazioni.
10. Nei locali destinati alle diverse attività non residenziali le altezze minime di riferimento
sono quelle indicate dal T.U. 81/2008 e s.m.i. sarà pertanto consentito:
• Per aziende industriali e artigianali che occupano più di cinque lavoratori minimo mt.3
di media;
• Per aziende industriali e artigianali che occupano fino a cinque lavoratori minimo
mt.2,70 di media;
• Per uffici e aziende commerciali minimo 2,70 di media ;
• Per attività turistico ricettive minimo ml. 2,70 di media;
• Per attività direzionali minimo ml. 2,70 di media ;
• Per attività pubbliche o di interesse pubblico minimo ml. 2,70 di media.
11. Negli edifici classificati nel P.R.G. con le categorie d’intervento Restauro e risanamento
conservativo,D1 e D3 è consentito il cambio di destinazione d’uso al piano terreno per
attività commerciali, condotte esclusivamente dal titolare senza l’ausilio di lavoratori
subordinati o ad essi equiparati, di vendita di prodotti confezionati da terzi e quindi
senza laboratorio, purché abbiano i seguenti requisiti:
• Altezza minima 2,55m;
• Aeroilluminazione sufficiente eventualmente integrata artificialmente.
Il cambio di destinazione d’uso al piano terreno per le attività artigianali sarà valutato di
volta in volta sulla base delle tipologie dell’attività e sulla base dell’impatto ambientale in
genere.in ogni caso potrà essere acquisito il parere preliminare dell’ASL;
12. Tutti gli esercizi commerciali devono avere a disposizione almeno un servizio igienico,
eccetto quelli condotti esclusivamente da titolari che siano in possesso di abitazione
nelle immediate vicinanze. Tali esercizi non possono essere ceduti a terzi mancanti del
requisito di cui sopra. Per i pubblici esercizi sono obbligatori i servizi igienici separati
per gli addetti e per il pubblico,in quest’ultimo caso tale servizio deve essere adeguato
per portatori di handicap.
ART.31- ENERGIA ELETTRICA
1. Ogni fabbricato deve essere fornito di energia elettrica,solo in caso di comprovata
impossibilità il Responsabile del settore potrà autorizzare la deroga a questa norma
.L’autorizzazione perde efficacia con il cessare dell’impossibilità.
2. In caso di edifici o complessi ambientali di particolare valore o pregio,il Responsabile
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del settore potrà prescrivere,sentita la Commissione Edilizia ,norme particolari di
alimentazione e di distribuzione dell’energia.
3. Tali norme si applicano anche all’ente gestore del servizio e valgono anche per la
distribuzione e il trasporto di altri servizi a rete.
ART.32 - PERTINENZE
1. Sono da considerarsi pertinenze le opere destinate in modo durevole al servizio dello
stesso o all’ornamento di un edificio principale.
2. In particolare, la pertinenza urbanistica è un’opera destinata ad una oggettiva esigenza
dell’edificio principale, funzionalmente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un
autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di
un volume minimo tale da non consentire,anche in relazione alle caratteristiche
dell’edificio principale,una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio
dell’immobile di cui è accessoria.
3. La pertinenza non deve essere di dimensioni superiori al 20% dell’immobile a cui si
riferisce ed in ogni caso non deve essere superiore a mc.48 e di altezza non superiore a
ml.2,40.Dovrà essere costruita:
In aderenza al fabbricato principale o sotto il sedime, o in alternativa nell’area di pertinenza,
possibilmente addossata ad altri volumi esistenti o manufatti esistenti ad una distanza
massima di ml. 30.
4. In via esemplificativa costituiscono pertinenze: l’abbaino, la legnaia, il ripostiglio ect.
ART.33 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA
1. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni
d’impiego.
2. I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire
pericolo per le persone. I parapetti dei balconi e delle finestre devono essere realizzati
con materiali e tecniche idonee a garantire la sicurezza. La loro altezza non deve
essere inferiore ad 1,00 m.
3. Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle
loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per
le cose.
4. L’installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali privi di aerazione
diretta e di canna fumaria.
5. Gli edifici, in relazione alla destinazione, all’altezza e alle caratteristiche delle strutture
portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in
caso di incendio o di altra calamità, dell’incolumità delle persone in esse presenti e dei
soccorritori.
6. Nelle zone a forte densità abitativa è vietato impiantare laboratori scientifici e di ricerca
se non espressamente previsti dal P. R. G.
ART.34 - REQUISITI RELATIVI ALL’USO
1. La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata
agevolmente.
2. Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali
attraverso le normali vie di accesso.
3. Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli
infermi da tutti i piani abitabili.
4. Gli edifici residenziali con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per gli
alloggi in duplex, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso. Le
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rampe delle scale di collegamento tra i piani che costituiscono alloggi su più livelli non
possono avere la larghezza inferiore a cm.100.
5. Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere
negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.
6. Gli alloggi progettati per più di due utenti devono essere dotati almeno di uno spazio
cottura, di un bagno e di un ripostiglio.
7. Gli alloggi progettati per uno o due utenti devono essere dotati di uno spazio di cottura,
di un bagno.
8. I serramenti esterni e interni degli alloggi devono essere posizionati così da consentire
una razionale utilizzazione dei locali.
9. Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari,
ove si voglia prevedere, per determinati locali, anche la destinazione a pubblici esercizi
e attività artigianali.
10. Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati destinati alla circolazione
delle persone, esterni ed interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche
durante le ore notturne.
11. I soppalchi devono essere dotati di parapetti alti almeno cm.100.
12. Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli
edifici, non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni
meteorologiche normali, e sporti insidiosi.
13. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere
dotati di opportuna segnaletica.
14. Nelle case di nuova costruzione i locali seminterrati non possono essere adibiti ad
abitazione.
15. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non
costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione,l’inclinazione delle falde del tetto
non potrà superare il 35%,tale pendenza potrà essere modificata in caso di
installazione di pannelli solari o apparecchiature similari.
16. I progetti riguardanti la costruzione e il recupero di edifici pubblici o di interesse
pubblico, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e gli edifici privati devono
17. essere redatti in conformità alle norme relative all’abbattimento delle barriere
architettoniche.
ART.35 - NORME PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Al fine di garantire la massima fruizione dello spazio fisico costruito si dovrà adottare
ogni accorgimento progettuale e costruttivo che consenta di ridurre al minimo le
limitazioni alla circolazione ,sosta e utilizzazione per ogni cittadino.
2. A questo proposito ogni progetto pubblico o privato di nuova costruzione,
ampliamento, recupero del patrimonio edilizio esistente nonché relativo ad opere di
sistemazione esterna, dovrà contenere una dichiarazione del tecnico progettista che
attesti il rispetto delle norme in materia .In particolare si deve fare riferimento alle
seguenti norme:
· Legge n.104 del 05.02.92;
· Legge n.13 del 09.02.89;
· Legge n.118 de 30.03.71.;
· D.P.R. n.384 del 27.03.78;
· D.M. n.236 de 14.06.89;
· L.R.T.n.47 del 09.09.91;
· DPR 380/2001.
ART.36 - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
Nei centri abitati e specialmente in quelli di frequenza turistica,devono essere previsti
20
gruppi di servizi igienici,accessibili ai portatori di handicap.
E’ preferibile l’ubicazione di tali servizi in aree di verde pubblico o
parcheggio,convenientemente schermati con essenze arboree ed arbustive.
Saranno previsti almeno due gruppi nei centri abitati maggiori ed uno in quelli minori.
Ogni gruppo di servizi conterrà un WC ed un lavabo per ogni sesso, salvo sistemi unisex.
I servizi igienici,oltre che in sistemo costruttivi tradizionali,possono essere realizzati con
prefabbricati.
Dovranno inoltre essere previste fontanelle pubbliche nei luoghi di maggiore presenza
pubblica.
Il Comune può richiedere l’impianto di fontanelle e servizi igienici nei piani attuativi di
iniziativa privata:lottizzazioni o piani di recupero.
ART.37 - NORME DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Nel caso di richiesta di parere per l’approvazione di opere per le quali siano previste
norme specifiche nazionali o regionali (quali attività soggette a normativa V.I.A.,
all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ecc.)la procedura e la documentazione
tecnica dovrà di volta in volta essere integrata secondo le disposizioni contenute nella
normativa specifica (L..349 del 08.07.86 e s.m.i., D.P.C.M.n.377 del 10.08.88, e s.m.i.
L.R.T.n.79 del 03.11.98 e s.m.i.
ART.38 - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI - LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO
1. Sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente articolo tutti gli edifici in cui è
previsto l’inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni,
la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze .Per quanto no
espressamente specificato si rinvia alle vigenti norme riguardanti l’igiene e la sicurezza
del lavoro.
2. Le norme seguenti si applicano per tutte le nuove costruzioni , le ristrutturazioni, gli
ampliamenti, le variazioni di destinazione d’uso e gli inizi di attività.
3. Interventi edilizi, variazioni di destinazione d’uso e inizi di attività in fabbricati esistenti
ed interventi nei centri storici possono essere ammessi anche in deroga ai presenti
indirizzi tecnici quando non sia possibile il pieno rispetto delle condizioni di cui al
seguente articolo purché siano garantite parere della ASL,condizioni di igiene e
sicurezza compatibili con l’uso e ne risulti , comunque, un miglioramento delle
condizioni preesistenti.
4. Fato salvo quanto previsto da normative specifiche più restrittive , nei locali adibiti a
refettorio ed ambulatorio deve essere disponibile acqua corrente potabile e le superfici
e i pavimenti devono essere impermeabili , disinfettabili e facilmente lavabili fino ad una
altezza di mt.2.
5. Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per il riscaldamento delle vivande
dovranno essere rispettate le norme UNI CIG in materia.Il refettorio deve essere
ubicato in modo da evitare contaminazione con gli inquinamenti eventualmente
presenti nell’ambiente di lavoro.
6. Ogni locale di lavoro deve essere dotato di almeno una porta di m.2.20 di altezza e
m.0.80 di larghezza .condizioni a maggior rischio in funzione dell’affollamento e/o
dell’attività devono essere di volta in volta valutate e il numero delle porte , la loro
larghezza e il loro verso di apertura devono essere di conseguenza adeguati ai criteri
più specificatamente indicati all’art. 4 D.P.R. 547/33,come modificato al punto 13
dell’art.33 del D.Lgs.626/94
7. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le attività soggette a
certificazione prevenzione incendi, gli insediamenti devono consentire una facile
evacuazione delle persone in “luogo sicuro”, per il dimensionamento delle vie e uscite
21
di emergenza si farà riferimento all’allegato III del d. M. 10.03.98;
8. Le scale fisse a gradini ed i parapetti, destinate al normale transito negli ambienti di
lavoro, devono essere realizzate in conformità con le norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
9. I pavimenti e i gradini delle scale devono avere caratteristiche antisdrucciolevoli.
10. Tutti gli insediamenti produttivi debbono essere corredati di servizi igienici/assistenziali
quali w.c. e lavabo. Nei casi in cui risultano necessari sulla base della normativa
vigente (art. 33 D.L.gs.626/94) dovranno essere altresì corredati di spogliatoi, docce
ambulatorio, camera di medicazione, refettorio, locale di riposo.
11. Nell’ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente in merito al contenimento dei
consumi energetici, per quanto concerne la termoventilazione e la climatizzazione degli
edifici, è necessario assicurare, nel rispetto delle norme in materia, l’isolamento
termico delle pareti disperdenti, delle coperture e pavimenti.
12. Tutti gli inquinamenti aerei devono essere efficacemente captati nelle immediate
vicinanze del punto in cui si originano e in modo tale da evitare l’esposizione degli
addetti e la diffusione nell’ambiente circostante. Pertanto la velocità di cattura,
la geometria e la posizione dei sistemi aspiranti devono essere rapportate alle
caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche degli inquinanti, alle caratteristiche
della lavorazione e nel rispetto della normativa vigente.
13. Le emissioni nell’ambiente esterno devono essere realizzate in conformità con la
normativa vigente e tali da non creare molestie al vicinato.
14. La progettazione dell’edificio, degli impianti e/o la loro costruzione devono essere
finalizzate alla riduzione dell’inquinamento acustico.
15. Fatto salvo quanto previsto in materia di inquinamento acustico nei luoghi di lavoro e
nell’ambiente esterno dalle normative vigenti devono comunque essere rispettate le
seguenti condizioni:
• Le lavorazioni rumorose vanno effettuate in ambienti o zone separate;
• Le macchine e i componenti degli impianti rumorosi, anche se ausiliari alla produzioni,
devono essere opportunamente insonorizzati;
• L’installazione di elementi fonoisolanti e fonoassorbenti non deve contrastare con le
esigenze di illuminazione naturale, artificiale e di ricambio dell’aria;
• I materiali fonoisolanti e fonoassorbenti non devono produrre fumi e gas tossici in caso
di incendio.
16. In presenza di attrezzature in grado di causare vibrazioni (es. presse, magli, macchine
rotanti ecc.) tali macchinari devono essere costruiti e installati in modo da limitare la
propagazione delle vibrazioni nel resto dell’ambiente.
17. In ogni caso, l’isolamento delle vibrazioni deve riguardare anche le specifiche
postazioni di lavoro.
18. Deve essere provveduto alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse anche con mezzi tecnici localizzati nel caso non sia tecnicamente
possibile modificare la temperatura di tutto l’anno.
19. Fatte salve le esigenze specifiche relative ad installazioni di particolari macchine od
impianti, il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di
evitare la presenza di umidità all’interno di edifici, deve essere realizzato in materiale
impermeabile e resistente, con superficie unita, raccordata alle pareti, di facile pulizia e
tale da evitare in ogni caso polverosità.
20. Quando il piano di calpestio è inferiore al piano di campagna circostante, ogni accesso
deve essere difeso dall’ingresso delle acque meteoriche mediante opportune pendenze
dei piani circostanti e griglie di raccolta in prossimità delle aperture.
21. Le attrezzature mobili, dotate di motore a combustione, possono essere utilizzate nelle
zone di lavoro solo se venga assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per
la salute dei lavoratori.
22
22. Norma particolare per i locali destinati ad attività soggetta ad autorizzazione sanitaria :
• Tutti gli esercizi di produzione, preparazione e confezionamento compresi i piccoli
laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande,
i depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, gli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande devono essere autorizzati ai sensi dell’art.2 della L.283/62 e s.m.i.
ART.39 - CORTILI E CHIOSTRINE
1. I cortili degli edifici nuovi o di edifici esistenti soggetti ad ampliamenti devono essere
dimensionati in modo da garantire che la luce libera davanti ad ogni finestra misurata
sulla normale di essa, non sia inferiore alla maggiore altezza delle pareti d’ambito, con
un minimo di m.10,00.
2. Sono considerati cortili anche gli spazi limitati da tre pareti, qualora ciascuna di esse
abbia una lunghezza superiore a m.10,00.
3. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle
proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all’interno
del cortile stesso.
4. La costruzione di chiostrine, ovvero spazi interni agli edifici aperti in alto per l’intera
superficie, è ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e
ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio,
ripostigli.
5. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a ml.3,00.La parte bassa deve essere
facilmente e permanentemente accessibile dall’esterno per la pulizia e godere di
un’adeguata ventilazione naturale. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza
ad esclusione della eventuale gronda del tetto, che non potrà sporgere oltre cm.70..
6. Chiostrine o cortili non sistemati a giardino privato, devono essere pavimentati e
provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche.
ART.40 - LOCALI PER ALLEVAMENTO E RICOVERO DI ANIMALI
1. I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere localizzati e costruiti in
conformità alle previsioni del presente regolamento, alle disposizioni contenute nei
regolamenti comunali d’igiene e di polizia veterinaria, nonché dovranno sottostare, alle
leggi particolari, vigenti in materia.
ART.41 - INIZIO ATTIVITA’
1. Si definisce Nuovo Insediamento Produttivo ogni nuova attività che comporta la
produzione e la trasformazione di beni,la fornitura di servizi, il deposito o la
movimentazione di sostanze.
2. La definizione comprende anche ogni variazione significativa nel tempo della struttura
edilizia, dei cicli produttivi, tecnologici, dei quantitativi o della natura (tipologia chimico
fisica,stato di suddivisone) incluse diverse modalità di conservazione, manipolazione o
trasporto di sostanze comunque utilizzata in una delle attività sopra citate .
3. Per gli insediamenti di beni e servizi si applicano le norme di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
4. Chiunque intenda iniziare:
• Iniziare un’attività lavorativa,ricadente nella definizione di NIP in locali ed impianti in
regola con i regolamenti comunali;
• Modificare significativamente (come da definizione NIP ) il ciclo tecnologico di una
lavorazione,per svolgervi un’attività lavorativa;
Se non ricorrono autorizzazioni specifiche comunali o autorizzazioni specifiche di altri Enti
previsti dalle leggi . deve ritenersi automaticamente autorizzato ad iniziare l’attività qualora
23
abbia provveduto direttamente o tramite il SUAP a comunicare alla ASL la sua proposta
progettuale senza averne ricevuto parere sfavorevole.
In caso di cambio di ragione sociale di attività regolarmente autorizzata è sufficiente la
relativa comunicazione al Sindaco accompagnata da dichiarazione del titolare sull’assenza
di modifiche rispetto a precedentemente autorizzato.
ART.42 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO O ALLOGGIO INABITABILE
1. l’alloggio è da ritenersi antigienico:
• Quando si presenta privo di servizi igienici propri ( w.c.,lavabo, vasca o doccia )
incorporati nell’alloggio.
• Quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità,condensa o
igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione.
• Quando i requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti o presenta
altre cause di insalubrità.
2. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio
di igiene Pubblica previo accertamento tecnico;la certificazione di antigienicità ai fini
dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica segue la normativa
nazionale e regionale specifica.
3. Ai fine del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
4. Il Responsabile del settore , sentito il parere del responsabile del Sevizio di Igiene
Pubblica o di altri organi interni o esterni all’ente , ciascuno per le proprie competenze
può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di carattere sanitario o
statico.
5. I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:
• Condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli abitanti;
• Alloggio improprio ( ovvero qualsiasi unità immobiliare avente caratteristiche
tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ed abitazione
es.garage, stalle, cantine , ecc.);
• Mancanza aeroilluminazione;
• Mancanza di disponibilità di acqua potabile e servizi igienici.
6. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del
Responsabile del Settore e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e
rilascio di permesso di abitabilità,nel rispetto delle procedure amministrative previste.
TITOLO II
REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI
ART.43- RIFORNIMENTO IDRICO
1. Usi civili.
• Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo
proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento
per ogni famiglia.
• Oltre all’acquedotto comunale, l’acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi
freatici o profondi.
• Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile all’interno degli edifici devono
essere costruiti a regola d’arte. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il
pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione,
devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell’acqua.
• In ogni abitazione dovrà essere installato un serbatoio idrico di 300 litri.
2. Usi industriali.
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• potrà essere autorizzato, laddove se ne ravvisi la necessità, a giudizio dell’ASL
competente , l’approvvigionamento idrico di acqua potabile mediante l’uso di depositi o
cisterne ;da costruire secondo le apposite normative in materia.
• Inoltre l’Amministrazione Comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a
limitare ogni superfluo prelievo dell’acqua.
• Qualora l’approvvigionamento avvenga da fonti diverse (acquedotto, acqua di falda o di
sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte razionali in relazione ai
diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, limitando l’impiego di
acqua di falda e di sorgente, considerando la possibilità di integrare l’uso delle acque fra
settori diversi (civile, industriale,agricolo ).
ART.44 - INDIRIZZI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI POZZI
Disposizioni generali.
1. Chiunque intenda realizzare opere atte a captare acqua proveniente dal sottosuolo
(pozzi, bottini di presa, gallerie, scavi di qualsiasi natura e dimensione che raggiungano
falde idriche in genere ) da destinare a qualsiasi uso, compresi quelli domestici, e per
qualsiasi scopo, svolti gli adempimenti di cui al R.D. 1775 del 11.12.1933 e successiva
modificazioni,al DL.26.03.91, alla L.R. 38/04 e s.m.i., deve presentare D.I.A. al Comune.
2. L’accettazione della domanda di realizzazione dell’opera di captazione è subordinata
all’analisi dello stato della risorsa idrica sotterranea nell’area interessata ( geometra
degli acquiferi, potenzialità e caratteristiche, aree di rispetto e di salvaguardia,
vulnerabilità sfruttamento ecc.).
3. E’ vietata la captazione simultanea con la stessa opera di acquiferi non comunicanti
fra loro; gli attraversamenti praticati fra più acquiferi dovranno essere accuratamente
sigillati con materiali idonei ed indicati negli allegati tecnici, lasciando libero solo
l’acquifero che s’intende sfruttare.
4. Nel caso di acquifero multistrato, dove livelli acquiferi diversi sono in collegamento fra
loro, negli allegati tecnici deve essere documentata la loro struttura idrogeologica.
5. L’emungimento da più livelli deve essere giustificato dalla potenzialità dell’acquifero in
funzione dei relativo fabbisogni del richiedente.
6. Fatta eccezione per le sorgenti, non è consentito porre acquiferi a contatto
permanente dell’atmosfera mediante scavi di qualsiasi forma e dimensione, senza che
siano realizzate le opere di protezione di cui al successivo paragrafo dedicato alle
caratteristiche costruttive.
7. Opere diverse dai pozzi e bottini di presa ( quali scavi sotto falda, drenaggi, ecc.) che
interferiscono con i livelli acquiferi del sottosuolo, anche se solo temporaneamente,
devono essere giustificati e documentati negli allegati del progetto.
8. Per tutti gli edifici o impianti e per le aree di pertinenza previste all’interno di strumenti
urbanistici attuativi, sono rilasciate autorizzazioni alla realizzazione delle opere di
captazione per qualsiasi uso, solo nei termini previsti dalla convenzione stipulata con
l’Amministrazione comunale, dopo esame e giudizio dell’ATO, per quanto di
competenza.
9. Il Comune rilascerà o negherà l’autorizzazione alla realizzazione e l’utilizzo dell’opera,
previo esame della domanda,dei documenti progettuali,così come sotto riportata
acquisizione del parere dell’ATO e, per quanto di competenza dalla ASL e del genio
Civile, ferma restando la possibilità di impartire prescrizioni tecniche o vincoli che si
ritengano opportuni caso per caso.
10. L’inosservanza delle prescrizione comporterà la revoca dell’autorizzazione
l’applicazione delle sanzioni così, come più avanti riportate
11. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione alla
costruzione e all’uso di qualsiasi opera di captazione per motivi igienici o do interesse
pubblico.
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12. Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro i termini fissati
dalle leggi vigenti.
13. L’opera di captazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dalla data del rilascio
dell’autorizzazione.
14. Relativamente alle opere no terminate entro tale data, i lavori non potranno essere
ripresi se non previa domanda di proroga e successiva autorizzazione.
15. Anche in caso di rifacimento di pozzi nelle vicinanze di uno esistente ormai in disuso,
dovrà essere eseguita la stessa prassi e l’autorizzazione potrà essere concessa o
meno a patto della previa chiusura del pozzo esistente.
16. Per la domanda e la documentazione da presentare per il rilascio dell’autorizzazione si
fa riferimento al P.T.C. Provinciale .
ART.45 - MODALITA’ DELLO SCARICO DELLE ACQUE
Gli scarichi idrici provenienti da insediamenti civili, produttivi, o di altro tipo che recapitano
in pubblica fognatura, sul suolo, nel sottosuolo o in acque superficiali sono soggetti alle
norme, disposizioni e limiti di accettabilità fissate dalle leggi vigenti.
Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione
al numero degli abitanti equivalenti serviti.
La scelta del sistema di smaltimento dovrà essere supportata da relazione geologico -
idrogeologica redatta da professionista abilitato.
ART.46 -IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
1. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o calate) e le condutture interrate
per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale
resistente e impermeabile, avere giunture a perfetta tenute ed essere di numero ed
ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica
fognatura bianca o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall’Ufficio
Tecnico.
2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto
verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.
3. Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esteriormente
all’edificio fino a 4,00 m.dal suolo, nel quale tratto devono essere poste in opera entro
cassette d’isolamento della murature, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici.
4. Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati
all’estremità inferiore di ogni calata;pozzetti d’ispezione devono essere installati nei
punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la
confluenza di altre condutture.Un pozzetto finale d’ispezione,posto ai limiti interni della
proprietà, deve precedere l’allacciamento alla pubblica fognatura.
5. E’ vietato immettere nelle tubazione o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto
di qualsiasi altra provenienza;la confluenza delle acque piovane,con altre acque di
rifiuto sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale d’ispezione, purché la
pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per le acque
bianche ed acque luride.
6. Circa le modalità di allontanamento o di scarico delle acque piovane si dovranno
osservare le prescrizioni contenute nella deliberazione C.R.T.n.230 del 21.06.94 sulle
aree esondabili.
ART.47 - IMPIANTI IGIENICI
1. Ogni nuovo alloggio destinato ad abitazione deve essere fornito di servizi igienici (w.c.,
lavabo, vasca o doccia).
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2. E’ vietato l’acceso diretto ai servizi igienici dai locali adibiti a cucina, nonché dai locali
destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande.In questi
casi deve essere previsto un locale destinato ad antibagno.
3. I servizi devono avere una superficie di almeno mq. 2, ed altezza di almeno mq.2,40.
4. Il pavimento deve essere di materiale impermeabile liscio e facilmente lavabile e
disinfettabile; le pareti rivestite di materiale lavabile,disinfettabile e impermeabile fino
all’altezza di m. 2,00.
5. I servizi devono essere ventilati ed illuminati da una propria finestra di superficie
adeguata,prospettante spazio libero.
6. Per i servizi igienici posti negli spazi interni degli edifici,senza possibilità di aperture
verso l’esterno, deve essere assicurata la ventilazione a mezzo canna di aspirazione,
il diametro sarà proporzionato in funzione alle portate d’aria richieste dalla normativa
vigente, attivata con elettroventilatore.
7. Ogni accessorio igienico ( w.c., lavandino,vasca, doccia, acquaio, ecc) deve essere di
materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura.
8. I w.c. devono essere forniti di apparecchi per cacciata di acqua di portata non inferiore
a litri sei /otto, salvo l’adozione del lavaggio su velo d’acqua continuo per gli orinatoi.
9. Tutti i tubi di scarico del w.c., lavabi, acquai ecc, devono essere forniti di sifone
idraulico ed evitare esalazioni moleste.La camera del sifone di ciascun apparecchio
deve essere ventilata mediante una conduttura di aerazione diversa da quella di
scarico e comunicante con una conduttura verticale di aerazione sfociante in alto sul
tetto.
ART.48 - CONCIMAIE
1. Non sono ammesse concimaie all’interno del centro abitato.
2. Le concimaie dovranno essere costruite in conformità alle prescrizioni vigenti e da
quanto disposto dall’autorità competente, e devono distare almeno m.25 da edifici
rurali destinati ad abitazione, fossi, acquedotti e serbatoi.
3. Le concimaie devono essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta;
concimaie e annessi pozzetti devono avere fondo e pareti resistenti ed impermeabili o
naturalmente impermeabili.
4. La scelta di tipo di concimaia dovrà essere supportata da relazione geologica
idrogeologica redatta da tecnico abilitato.
ART.49 - IMPIANTI DI AERAZIONE
1. Nei casi di installazione d’impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata,
il Responsabile del Servizio può stabilire prescrizioni particolari, tenendo conto dei vari
tipi di locali, delle dimensioni, della destinazione d’uso, del tipo di edificio (esistente o
di nuova costruzione). A questo scopo la domanda di concessione edilizia o di
autorizzazione deve essere corredata di uno schema dell’impianto e, se necessario,
del progetto esecutivo del medesimo.
2. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità è subordinato alla certificazione di
collaudo dell’impianto da parte di un tecnico abilitato o certificazione dell’installatore
secondo le previsioni vigenti in materia.
ART.50 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI
INCENDI, DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO,DEGLI IMPIANTI DI GAS DOMESTICO
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, nonché degli impianti di spegnimento e degli
impianti di gas devono essere rispettate le norme statali e regionali vigenti.
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ART.51 - CENTRALI TERMICHE,FORNI,CANNE FUMARIE E CAMINI
1. Ai fini della rispondenza degli impianti termici, oltre alla osservanza delle specifiche
norme di settore, è condizione necessaria per l'ottenimento dell’autorizzazione di
abitabilità o agibilità che ogni centrale termica, focolare, stufa, forno e simili, di
qualunque tipo purché non elettrico, abbia una canna fumaria propria,
opportunamente dimensionata per la eliminazione dei prodotti di combustione
prolungata almeno un metro al di sopra del tetto, misurato alla base del camino,
costruita in materiale impermeabile atto ad evitare macchie, screpolature o distacchi
di intonaco sulla parte esterna dei muri.
2. Gli scaldabagni e fornelli non elettrici devono essere muniti di canne indipendenti
soggette alle stesse norme di cui sopra.
3. E’ vietato collocare lo sbocco della canna fumaria al di sotto dei tetti o a livelli del
parapetto delle terrazze se esso dista meno di 10,00 m. dalle finestre delle case
antistanti, deve essere prolungato fino a superare di almeno un metro le coperture di
queste ultime.
4. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente una idonea
aspirazione dei vapori.
5. I camini industriali e dei locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticceria e
simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione in materia.
6. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell’autorità comunale, i camini di
forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modalità
di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.
ART.52 - VOLUMI TECNICI
Si intendono per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria
ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso di quelle
parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, parafulmini, ventilazione,
ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare
luogo entro il corpo dell’edificio. Il volume per gli impianti idrici e termici non potrà superare i
22 mc. ed avere un altezza massima di ml. 2,40. Volumi maggiori verranno inclusi, per la
parte eccedente, nel calcolo della volumetria.
Detti volumi dovranno essere realizzati:
In aderenza al fabbricato principale, o sotto il sedime, o in alternativa nell’area di pertinenza,
possibilmente addossata ad altri volumi esistenti o manufatti esistenti ad una distanza
massima di ml. 30.
.
PARTE QUINTA
DEFINIZIONI URBANISTICHE
ART.53 - INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE ( IUT mq /mq)
1. Per Indice di Utilizzazione Territoriale si intende la superficie utile che può essere
costruita su ogni metro di superficie totale. IUT mq/mq.
2. Gli interventi di nuova edificazione nei lotti di completamento e nelle zone di
espansione si realizzano secondo le specifiche indicazioni ed i parametri urbanistici
contenuti negli elaborati di Piano e nelle tabelle allegate alle NTA e riportate nelle
relative tavole di progetto.
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ART.54 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)
1. E’ l’altezza massima fra quelli dei vari fronti dell’edificio stessi, misurata:
• Dal piano di utilizzo antistante il fronte, a sistemazione avvenuta, all’intradosso
dell’ultimo solaio per gli edifici con copertura piana e all’intersezione tra l’intradosso del
solaio del sottogronda ed il filo esterno della facciata per edifici aventi copertura con
pendenza fino al 35%.
2. Ne caso di edifici situati luogo vie o su terreni in pendenza, l’altezza si misura in
corrispondenza del punto mediano del fronte.
3. Possono superare l’altezza massima solo i volumi tecnici.
ART.55 - SUPERFICIE COPERTA (SC)
1. Per superficie coperta SC si intende la proiezione orizzontale sul lotto dell’edificio o
degli edifici principali
2. Si escludono dal calcolo dell’area coperta le sporgenze ( balconi, cornicioni e
gronde,ecc.) purché non abbiano profondità superiore a m.2,misurata dal filo esterno
dell’edificio, le pensiline con sporgenza non superiore a m.3, i porticati e le verande che non
superino la distanza di ml. 2,50 misurata dal filo esterno dell’edificio fino all’interno del
pilastro o del montante d'appoggio, le parti di edificio sotterraneo, le vasche e le piscine
esterne. Viene inoltre escluso il maggiore spessore delle murature in virtù dell’applicazione
del Dl.gs 192/2005 per cm. 30.
ART.56 - VOLUME (V)
Per volume del fabbricato in progetto o da ampliare si intende il volume di esso, misurato
vuoto per pieno e risultante dal prodotto della superficie coperta, calcolata ai sensi del
precedente art.55, per l’altezza del fabbricato, definita come al precedente art.54, salvo
quanto appresso indicato:
1. nel caso che il fabbricato abbia superficie diversa ai vari piani e sia composto di corpi di
fabbrica aventi altezze diverse, il volume del fabbricato sarà computato come
sommatoria del prodotto delle superfici per le rispettive altezze lorde da calpestio a
calpestio e per l’ultimo piano, nel caso di copertura inclinata, da calpestio alla quota di
intersezione tra la linea di sottogronda e la linea della facciata. Nel caso di coperture
particolari, dove non è possibile valutare il punto di intersezione tra la linea di
sottogronda e la linea della facciata si prende come riferimento la quota del punto di
intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura e la parete esterna;
2. nel computo del volume non sarà compreso quello corrispondente alle chiostrine (spazi
scoperti all’interno dell’edificio, che servono solo come presa diaria e di luce);
3. nel computo del volume non vengono compresi i volumi tecnici. Portici, pilotis e
gallerie destinati ad uso pubblico convenzionati restano esclusi dal calcolo del volume.
I volumi che interrompono la continuità di queste zone sono computati integralmente
nel calcolo del volume. L’altezza dei pilotis dal piano di calpestio all’intradosso delle
travature non potrà essere inferiore a ml. 2,40;
4. le verande aperte su due o tre lati non sono computate ai fini del calcolo del volume
fino ad una dimensione massima del 45% della superficie coperta, come proiezione sul
piano orizzontale delle mura perimetrali dell’edificio. Tale superficie non potrà essere
realizzata per più di due terzi al piano terra e per più di un terzo ai piani superiori.
L’altezza dal pavimento all’intradosso della copertura, misurata all’interno dei pilastri o
montanti di appoggio esterni, non potrà superare i ml. 2,40. L’avanzamento massimo,
misurato dal muro perimetrale dell’edificio fino all’interno dei pilastri o montanti
di appoggio, non potrà superare i ml. 2,50. Le caratteristiche estetiche e strutturali delle
29
verande dovranno essere in armonia con quelle dell’edificio;
5. i vani sotto le falde di copertura dei tetti inclinati vanno computati nel volume totale
quando i vani stessi risultino di fatto abitabili. Nel caso di ampliamento di manufatti
esistenti il loro volume dovrà essere computato con le stesse modalità per i fabbricati di
nuova costruzione;
6. la pendenza dei tetti non dovrà essere superiore al 35%;
7. per motivate esigenze strutturali sarà ammesso un cordolo di rigiro di cm. 30 da non
computarsi ai fini del calcolo del volume;
8. vespai ed intercapedini sotto il pavimento non sono computati ai fini del calcolo del
volume;
9. il volume interrato di un edificio, a cui si accede dall’interno, non viene computato nel
calcolo del volume (Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione viene computato al 30
%).
10. In tutte le zone di piano, con esclusione per i fabbricati con categoria di intervento C,
D1 e D3, è possibile la realizzazione di un garage seminterrato con superficie utile
massima di mq. 35 per ogni unità immobiliare.
Per le zone agricole è consentita la realizzazione di un garage per unità immobiliare
urbane (non appartenenti ad aziende agricole) per una superficie utile massima di mq.
35, con l’obbligo di individuare nella corte di pertinenza la superficie residua prevista
dalla legge 122/89. In questa zona la realizzazione è consentita in adiacenza al
fabbricato principale o in alternativa a fabbricati o manufatti esistenti ad una distanza
massima di ml. 30.
11. La superficie di tali volumi non dovrà eccedere i mq. 35 per i garagi fuori terra (per
ogni unità abitativa) ed avere un altezza in gronda non superiore a ml. 2,50 con
solaio interno piano. Sono esclusi i materiali di tipo "prefabbricato", sia per la copertura
che per le strutture perimetrali e le finiture esterne.
12. La nuova costruzione dovrà rispettare le distanze dai confini previste dalle leggi e
regolamenti vigenti. Dove possibile dovrà essere in aderenza al fabbricato principale
e/o comunque collegata funzionalmente ad esso.
13. Qualora esista un dislivello nel piano di campagna il volume sarà valutato a partire
dall'ideale piano che unisce i due punti in corrispondenza dei due muri perimetrali
opposti dell'edificio.
14. La demolizione di un edificio dovrà avvenire prima della realizzazione del nuovo in altra
posizione .
15. Sono ammessi, senza essere considerati volumi, i giardini di inverno realizzati nel
seguente modo:
- addossati al fabbricato residenziale, superficie coperta non superiore a mq. 12, realizzati in
ferro e vetri, a condizione che tale manufatto non riduca la superficie aereoilluminante
diretta sotto i requisiti minimi di legge.
16. Sono ammesse la tamponature stagionali dei porticati, con infissi amovibili. Queste
tamponature precarie non costituiscono aumento di volume, a condizione che non sia mutata
la destinazione del portico.
17. Nel computo del volume non sono compresi gli aumenti di spessore delle murature
esterne per cm. 30 e dei solai per cm. 15, in virtù dell’applicazione del D.lgs. 192/2005.
ART.57 - SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)
Per superficie territoriale ST si intende l'area a destinazione omogenea di zona sulla quale
il P.R.G. si attua a mezzo di intervento preventivo; è comprensiva delle aree per
l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria non indicate nelle
planimetrie, che risultasse necessario reperire nel corso dell'attuazione.
La ST si misura al netto delle zone destinate alla viabilità dallo strumento urbanistico
vigente ed al lordo delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste
30
internamente all'area.
ART.58 - SUPERFICIE FONDIARIA DI PERTINENZA (SF)
Per superficie fondiaria di pertinenza SF di un edificio o di un gruppo di edifici si intende,
ai fini dell'applicazione e della valutazione degli indici urbanistici, la superficie di terreno
disponibile per l'edificazione, misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al
pubblico transito e/o in generale all'uso pubblico.
Tale superficie deve essere chiaramente individuata nei progetti di costruzione.
Qualsiasi superficie che, alla data di adozione del presente Regolamento, sia già di
pertinenza di costruzioni esistenti od autorizzate, non potrà essere computata per altre
costruzioni, qualora la sua sottrazione venga ad alterare per i fabbricati esistenti od
autorizzati, gli edifici e le prescrizioni di zona.
La superficie fondiaria di pertinenza dovrà essere contigua alle costruzioni e non
frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo, risultando
comunque inammissibile il trasferimento di indici di fabbricabilità da aree non facenti parte
del lotto individuato dalla costruzione esistente o prevista.
Le sedi viarie private non costituiscono interruzione di continuità agli effetti della
valutazione della superficie fondiaria di pertinenza.
Per le zone omogenee E valgono le norme previste dalla legge regionale per le zone
agricole.
ART.59 - SUPERFICIE UTILE (SU)
Per superficie utile SU si intende la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra
misurata al netto di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensore, scale, cavedi,
ecc.) così come definito dal D.M. 10/5/77.
Dal computo della superficie utile sono altresì esclusi: i porticati a piano terra purché
asserviti all'uso pubblico; i balconi; i locali strettamente necessari per gli impianti
tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie e simili); i piani totalmente interrati o quando
siano destinati ad autorimessa; i sottotetti ed i soppalchi che non abbiano caratteristiche di
abitabilità.
ART. 60 - RAPPORTO DI COPERTURA (RC)
Per rapporto di copertura RC si intende, espresso in percentuale, il quoziente tra la
superficie coperta (SC) dei fabbricati esistenti e di quelli da costruire e la superficie fondiaria
di pertinenza (SF):
(RC = SC/SF)
ART.61 - INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (IT)
Per indice di fabbricabilità territoriale IT si intende il volume massimo, espresso in metri cubi,
che si pur costruire per ogni metro quadro di superficie territoriale ST:
(ST = V/ST)
ART.62- INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO (SF)
Per indice di fabbricabilità fondiario SF si intende il volume massimo, espresso in metri cubi,
che si pur costruire per ogni metro quadro di superficie fondiaria di pertinenza SF, misurata
come all'art. 45:
(IF = V/SF)
ART.63 - DISTANZA DALLE STRADE
Per distanza dalla strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il
corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e gli
31
elementi decorativi di sporgenza minore a ml. 1,50; le terrazze aperte su tre lati) ed il ciglio
della strada, come definito all'art. 2 del D.M. 1/4/68 e dal nuovo codice della strada.
La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza ma in quella prevista
nelle tavole dei vigenti strumenti urbanistici.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma nel caso che
ciò sia espressamente consentito negli elaborati degli strumenti urbanistici in vigore od a
condizione che si tratti di opere da realizzarsi attraverso interventi urbanistici preventivi.
ART.64 - DISTANZA TRA I FABBRICATI
Per distanza tra i fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il
corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi
decorativi di sporgenza inferiore a ml. 1,50 e le terrazze aperte su tre lati) e l'edificio
prospiciente.
Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. n. 1444/68, in
particolare si precisa che:
1. per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml. 10 (dieci)
tra pareti finestrate o no e pareti di edifici antistanti anche non finestrate. L'obbligo del
rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggino anche solo in parte: non
opera invece quando le costruzioni, pur trovandosi da bande opposte alla linea di
confine non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante;
2. sono fatte salve le disposizioni più restrittive se esplicitamente richiamate nelle norme
degli strumenti urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici e relativi alle
opere da realizzare;
3. è ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui tra i
confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga
assicurato il rispetto della distanza prescritta tra gli edifici fronteggiantesi ove il
confinante realizzi un intervento edilizio;
4. è ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
5. per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse distanze inferiori a
quelle indicate al punto 1. del presente articolo od alle disposizioni del D.M. n. 1444/68,
quando ricadano all'interno di strumenti urbanistici particolareggiati previsti dalla
legislazione nazionale o regionale in materia, o nelle zone di tipo A, dove dovranno
essere rispettate le norme del Codice Civile;
6. sono ammesse distanze minori in caso di Piano Particolareggiato o Piano di
Lottizzazione convenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9
del D.M. n. 1444/68.
7. la disposizione non si applica nei seguenti casi:
• per sopraelevazione di edifici esistenti a distanza inferiore a ml. 10 dai fabbricati
circostanti (esclusi gli edifici in aderenza) purché tra pareti non finestrate o se finestrate per
quelle pareti che comprendono aperture non necessarie a soddisfare il rapporto illuminante
di vani abitabili o relative a vani accessori delle abitazioni (vani scale, bagni, gabinetti, prese
d'aria e di luce);
• per pareti antistanti appartenenti allo stesso fabbricato;
• in fronte a fabbricati od a parti di essi, che risultassero eseguiti abusivamente o
difformemente da autorizzazioni rilasciate, e per le quali l'Amministrazione Comunale
non abbia già provveduto alla definizione del documento sanzionatorio, sostitutivo della
demolizione;
• ai manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio di modesta entità (cabine
elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, ecc.);
• ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe,
scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);
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• alle strutture di arredo urbano (chiostri, gazebi, pensiline di attesa per il servizio del
trasporto pubblico, cabine, opere artistiche, ecc.);
• ai manufatti completamente interrati, i quali quindi possono essere realizzati, fatte
salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini;
• alle pensiline in genere ed ai box prefabbricati a blocco, al servizio di strutture di arredo
stradale;
• ai volumi tecnici;
• alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, ecc.;
• quando il manufatto antistante sia un box, od una semplice tettoia aperta o porticato
aperto, o comunque qualsiasi manufatto di modeste dimensioni, ad un solo piano,
destinato a garage o ripostiglio, o quando l'oggetto di concessione e/o autorizzazione
sia una pertinenza del fabbricato principale appartenente alla stessa proprietà;
• nel caso di realizzazione di adeguamento dei servizi igienici di edifici esistenti, che
dovranno però rispettare il codice civile e comunque i ml. 3 dal confine;
• nel caso di pareti già finestrate di edifici esistenti a distanza inferiore a ml. 10 da edifici
fronteggianti è consentita l'apertura di ulteriori finestre su dette pareti.
ART.65 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
Per distanza minima dai confini si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.
ART.66 - TOLLERANZE COSTRUTTIVE
Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusività le
difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola
unità immobiliare, il 2% orizzontalmente ed il 5 % verticalmente delle misure prescritte.
La tolleranza di cui sopra non è applicabile in relazione alle distanze minime tra i fabbricati
e dai confini prescritti dalla vigente normativa, all'allineamento dei fabbricati e per le
misure lineari minime ed i requisiti minimi di cui al presente Regolamento.
La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dal D.lgs. n. 42/04.
ART.67 - EDIFICIO UNIFAMILIARE
Gli edifici unifamiliari dovranno avere superficie massima, misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni,non superiore mq.95,oltre a mq.18 per autorimessa o posto
macchina. Che non facciano parte di più ampi edifici (condomini) nonché delle costruzioni a
carattere turistico.
PARTE SESTA
STRUMENTI URBANISTICI D’INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA
ART.68 - LINEE AEREE
La realizzazione di linee aeree pur essere concessa previa presentazione di un progetto,
in cui risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e sia dimostrata l’impossibilità
di condotti interrati.
Si escludono gli attraversamenti con linee, sia aeree che interrate, di zone boscate, di
parchi e di zone con rilevanti caratteristiche naturali e storico-ambientali.
ART.69 - CONDUTTURE
Per tutte le condutture interrate si devono evitare gli scavi nelle stratificazioni geologiche
caratteristiche e di preminente significato scientifico.
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Devono inoltre essere vietate alterazioni alla morfologia del suolo quando tali condutture
interessino comprensori naturalistici.
Analogamente sono da evitare i tracciati con scavi a cielo aperto, o comunque superficiali,
attraverso terreni boschivi, parchi ed aree di pertinenza di alberature.
Particolari accorgimenti atti ad evitare conseguenti movimenti franosi dei suoli instabili ed
al limite della stabilità dovranno essere precisati nel progetto e posti in atto nell'esecuzione
delle condotte interessate.
La realizzazione di condutture dovrà essere supportata da relazione geologica- geotecnica
a firma di professionista abilitato ai sensi della sezione F del D.M. 11.03.88 e ai sensi della
D.C.R.230/94 per gli interventi che ricadono nell’ambito della predetta delibera.
ART.70- STRADE
Le strade storiche esistenti nel territorio non urbanizzato rivestono un primario interesse
ambientale e storico ed i loro elementi costitutivi e complementari (tracciati, elementi di
arredo e di contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali, ecc.) devono essere
rigorosamente mantenuti.
L'interesse ambientale e storico è sancito con l'inclusione in apposito elenco di
classificazione, approvato dal Consiglio Comunale, in seguito a censimento eseguito dai
competenti uffici comunali.
Le eventuali modifiche od altri interventi devono rispettare lo spirito e le caratteristiche
delle strade esistenti (materiali e tecnologie), devono armonizzarsi ed adeguarsi
alla
morfologia dei siti, delle pendici e comunque non devono creare alterazioni visibili e
sostanziali alla morfologia dell'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo.
ART.71 -STRADE INTERPODERALI E DI ACCESSO ALLA RESIDENZA
E' ammessa, nelle zone in cui lo strumento urbanistico vigente non lo vieti espressamente,
la costruzione di strade private con carattere interpoderale e/o poderale, per collegare fra
loro le proprietà al fine di potenziare lo sviluppo agricolo.
Le suddette strade saranno realizzate alle seguenti condizioni:
1. le strade interpoderali e poderali non possono essere realizzate per scopi diversi da
quelli esposti in premessa;
2. si devono realizzare tutte quelle opere che siano necessarie al fine di assicurare la più
completa stabilità dei terreni attraversati per evitare frane, smottamenti, cedimenti e
senza compromettere lo scolo naturale;
3. il progetto esecutivo dell'opera, comprendente estratto catastale, elenco delle ditte
proprietarie, planimetria quotata, profili longitudinale, sezioni, opere d'arte, relazione
tecnica e relazione geologica e geotecnica,ai sensi del D.M. 11.03.88 e ai sensi della
D.C.R.230/94 per gli interventi che ricadono all’interno della detta Delibera, deve
essere corredato da atto di impegno dal quale risulti:
• l'obbligo da parte dei proprietari della strada di provvedere alla pulizia, all'illuminazione
in corrispondenza dei fabbricati, all'opportuna segnaletica, agli scoli per le acque
meteoriche, alla fognatura ed alle indicazioni che evidenzino la destinazione e l'uso
della strada;
• l'esonero per il Comune da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dal
traffico;
• la facoltà per il Comune, senza alcun corrispettivo, di utilizzare la strada per la
collocazione di condotte idriche, elettriche, di gas, fognarie;
• l'obbligo di cessione gratuita della strada al Comune, nel caso di manifesta ragione di
pubblica utilità;
4. tutte le opere inerenti al tracciato stradale non dovranno arrecare danno al paesaggio
ed all'ambiente in cui la strada si inserisce.
34
5. l' Amministrazione Comunale, fatte salve particolari disposizioni che potranno essere
date caso per caso, pur prescrivere particolari accorgimenti quali alberature, materiali
di costruzione e di finitura, o simili, per ottenere un miglior inserimento di varie opere
stradali nel contesto paesaggistico circostante;
gli interventi sulla viabilità esistente dovranno comunque rispettare le previsioni di cui ai
punti 2, 3, e 4.
ART.72 - TUTELA DELLE SPONDE FLUVIALI
Nei tempi e con le modalità che verranno stabilite da apposite ordinanze del Sindaco, sono
vietati gli usi dei mezzi motorizzati sulle sedi stradali che conducono nelle fasce di tutela
fluviale lungo i corsi d'acqua.
Fanno eccezione i mezzi necessari per le attività agricole, zootecniche, forestali, nonché
per l'esercizio e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, per accedere a
rustici ed abitazioni non altrimenti raggiungibili ed infine i mezzi per l'espletamento delle
funzioni di vigilanza, protezione civile, soccorso e assistenza veterinaria e sanitaria.
Nelle fasce comprese entro ml. 10 dal limite degli alvei, misurate a partire dal piede
esterno dell'argine o in mancanza dal ciglio di sponda, al fine di favorire il riformarsi, nelle
zone inedificate, della vegetazione spontanea e la costruzione di corridoi ecologici, é
vietata l'utilizzazione del suolo a fini agricoli; sono vietati inoltre il rimboschimento a scopo
produttivo e gli impianti per l'arboricoltura del legno, nonché opere di impermeabilizzazione
del suolo o che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione
(recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili).
Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Sindaco, previa istruttoria dell'Ufficio
Urbanistica del Comune.
Le infrastrutture lineari, qualora interessino fasce inedificate lungo i corsi d'acqua
ricomprese nel territorio urbanizzato, devono essere preferibilmente interrate o trasversali
rispetto al corso d'acqua.
E' vietato tombare corsi d'acqua e fosse di scolo ad eccezione del tratto necessario per
l'accesso agli immobili e per progetti pubblici o di interesse pubblico.
Per quanto non specificatamente previsto si fa riferimento alla D.C.R.n.230/94.
ART.73 - SOVRASTRUTTURE ED IMPIANTI ACCESSORI ALL'EDIFICIO
Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici (quali torrette di ascensori, scale,
camini, altane, antenne radio e televisive, ecc.) devono essere inseriti in forma organica
nel contesto architettonico dell'edificio e dettagliatamente rappresentati nel progetto.
In tutti gli edifici le antenne radio e televisive devono essere centralizzate in caso di
manutenzione straordinaria o di rifacimento delle coperture.
ART.74 - ILLUMINAZIONE DI STRADE, PORTICI E PASSAGGI PRIVATI
Le strade, i portici ed i passaggi privati aperti al pubblico transito devono essere dotati di
razionale impianto di illuminazione, da realizzarsi a cura e spese della proprietà, secondo
un progetto approvato dal Comune o secondo le indicazioni del piano di settore, se
esistente.
A richiesta dei privati proprietari il Sindaco potrà autorizzare l'allacciamento dell'impianto di
illuminazione alla rete di energia elettrica che alimenta l’illuminazione pubblica comunale,
a condizione che la proprietà esegua anche tutte le opere necessarie (cavi, trasformatori,
ecc.) per il collegamento fino al punto di presa che verrà indicato dal Comune.
ART.75 - ELEMENTI DI PREGIO
E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche
storico- artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane,
esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole sacre, antichi muri civici,
35
fittoni;è prescritta inoltre la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.
ART.76 - APPOSIZIONE DI INDICATORI ED ALTRI APPARECCHI
E’ riservata all’Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse ,la facoltà di
applicare, previo avviso agli interessati, alle fronte dei fabbricati o delle costruzioni di
qualsiasi natura prospettanti gli spazi pubblici e privati, le indicazioni e gli apparecchi
relativi ai servizi pubblici e specialmente:
• le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed latri spazzi simili;
• cartelli per segnalazioni stradali;
• le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti
• le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di
trasporto pubblico
• i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e di farmacie;
• i cartelli segnalatori di servizi statali di Poste e Telegrafo, Monopli di Stato,
Telefoni,ecc;
• gli orologi elettrici;
• i sostegni per i fili elettrici conduttori
• gli avvisatori elettrici stradali ed i loro accessori;
Gli indicatori delle Vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici ed i cartelli
sopra indicati non devono essere sottratti alla pubblica vista.
Gli indicatori e gli apparecchi verranno applicati nei luoghi stabili, a spese degli enti od
amministrazioni interessate.
Il proprietari,prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia
apposto uno degli apparecchi od indicatori di cui sopra, deve darne avviso al Sindaco o
all’Amministrazione interessata, che dovranno prescrivere entro 60 giorni i provvedimenti
del caso.
ART.77- INTONACI E TINTEGGIATURE
Per la tinteggiatura di edifici non vincolati dal D.lgs 42/04 e di nuova costruzione la
campionatura dei colori deve essere sottoposta all'approvazione vincolante degli uffici
comunali competenti. I colori devono avere tonalità terrose.
Un edificio con prospetti architettonicamente unitari deve essere tinteggiato in modo
omoge-neo, rispettando le caratteristiche cromatiche proprie dello stile (differenziazione
per paraste, marcapiani, campi e sottolineature varie), anche se suddiviso in varie
proprietà.
L'omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi
diversi.
Per edifici classificati di valore tipologico o comunque anteriori al 1939 o con categorie di
intervento di Restauro e risanamento conservativo, D1 e D3, il rifacimento degli intonaci
va eseguito, ai sensi dell’art. 3.3 del Piano del Colore.
PARTE SETTIMA
DIRITTO DI INFORMAZIONE, ACCESO AGLI ATTI, CERTIFICAZIONI, SANZIONI,
NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
ART.78 - DIRITTI DI INFORMAZIONE: ACCESSO AGLI ATTI E CERTIFICAZIONE
Dell'avvenuto rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni viene data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio di apposito elenco, con la specificazione del numero di
protocollo, del titolare e della località nella quale la costruzione viene eseguita.
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Chiunque pur prendere visione e copia (presso gli uffici comunali a ciò abilitati) della
concessione, autorizzazione, D.I.A., o nulla-osta edilizio e dei relativi atti di progetto.
La visione degli atti di concessione, autorizzazione, D.I.A, qualora richiesta con la
citazione degli estremi identificativi di cui al primo comma, deve essere resa possibile dagli
uffici entro il termine stabilito in via generale dal Sindaco con propria ordinanza.
In ogni altro caso gli atti di concessione, autorizzazione,D.I.A, saranno messi a
disposizione del richiedente compatibilmente con le possibilità di ricerca degli uffici.
In tal caso pur essere applicato un corrispettivo per le spese di ricerca.
ART.79 - DIRITTI DEL PROPRIETARIO O COMPROMISSARIO
Il proprietario o l'acquirente di un immobile o di parte di esso od il suo delegato, anche
sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di
prendere visione di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni
certificazione relativa.
L'eventuale rifiuto deve risultare da atto scritto e pur essere opposto solamente in
relazione all'istruttoria interna ed agli altri elementi che rendano riconoscibile il nominativo
del singolo funzionario che ha istruito la pratica.
L'esibizione ed il rilascio di copia del fascicolo nei termini di cui sopra sostituisce il rilascio
delle certificazioni non espressamente previste dalla legge.
Gli adempimenti di cui sopra devono essere resi dagli uffici entro il termine stabilito in via
generale dal Sindaco, qualora siano richiesti con l'esplicitazione degli estremi identificativi
citati al primo comma del precedente articolo.
In tale ipotesi, qualora il fascicolo non risulti reperibile, deve essere rilasciata apposita
dichiarazione con la citazione degli elementi comunque in possesso dell'Amministrazione
Comunale.
Tale dichiarazione specificherà quale documentazione - da acquisirsi eventualmente agli
atti dell'Amministrazione a cura e spese dell'interessato - si debba considerare
validamente sostitutiva, ad ogni effetto, della pratica irreperibile.
In ogni altro caso di richiesta di cui al primo comma, qualora siano effettuate le necessarie
ricerche in assenza degli elementi identificativi, si rilascerà, a richiesta, apposita
dichiarazione, che il Sindaco potrà rendere espressamente sostitutiva della pratica
eventualmente irreperibile.
ART.80 - DIRITTI DI COPIA E DI RICERCA
La copia semplice o conforme di ogni atto è assoggettata al pagamento di apposite
somme a titolo di rimborso spese, da stabilirsi con delibera del Consiglio Comunale, così
come il rilascio delle certificazioni e l'espletamento di ricerche per determinare gli estremi
identificativi delle pratiche edilizie (numero di protocollo, titolare/richiedente, località di
esecuzione delle opere).
ART.81- INTEGRAZIONE DELLE PRATICHE
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di rilascio di certificazioni richieste dalla
legge, integrare la pratica degli elementi mancanti, anche mediante la richiesta di
autodichiarazione a cura del proprietario o di tecnico abilitato.
ART.82 - USO DI FAC-SIMILI
In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente Regolamento l'uso di moduli a stampa
predisposti dall'Amministrazione Comunale è consentito l'impiego di fac-simili, purché
riproducano fedelmente l'originale.
ART.83- DEROGHE
La facoltà di deroga è esercitata dal Responsabile del Servizio e si può applicare
37
alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle dei vigenti strumenti urbanistici
limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e nei
casi limite consentiti dall'osservanza dell'art. 3 della legge n. 1357/55 e comunque nel
rispetto degli standard per quanto riguarda la dotazione di verde e parcheggi di cui all'art.
5 del D.M. 1444/68 ed alla legge n. 122/89.
PARTE OTTAVA
STRUMENTI URBANISTICI D’INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA
ART.84 - PIANI ATTUATIVI
1. Nelle zone previste dallo strumento urbanistico generale, il rilascio della concessione
edilizia è subordinato alla preventiva approvazione di piano urbanistico attuativo,
qualora ciò sia richiesto, anche al di fuori delle zone di espansione residenziale.
2. E’ facoltà del Responsabile del Servizio, anche per le zone per le quali non sia
previsto, di richiedere la presentazione, di un piano urbanistico attuativo per gli
interventi di particolari dimensioni o per le caratteristiche ambientali.
3. Gli strumenti attuativi devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del
P. R. G., gli indici urbanistici ed edilizi relativi alla zona, le previsioni contenute nel
presente regolamento.
ART.85 - LOTTIZZAZIONI OBBLIGATORIE E D’UFFICIO
1. Il Responsabile del Servizio Urbanistica ha facoltà di invitare i proprietari delle aree
fabbricabili, esistenti nelle singole zone, a presentare entro un congruo termine un
progetto di lottizzazione delle aree stesse.
2. Se i proprietari non aderiscono all’invito, il Responsabile del Servizio prende l’iniziativa
per la compilazione d’ufficio, ai sensi della vigente normativa.
3. Il piano di lottizzazione compilato d’ufficio, una volta approvato, è notificato in via
amministrativa ai proprietari delle aree comprese nel piano, con invito a dichiarare,
entro 30 giorni dalla notifica, l’accettazione e la volontà di attuarlo.
4. Le spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d’ufficio sono a carico dei
proprietari.
5. Nel caso che i proprietari non dichiarino di accettare ed effettuare il piano di
lottizzazione, il Comune ha facoltà di procedere all’espropriazione delle aree.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei casi in cui i
proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il Piano di Lottizzazione
nel termine assegnato o lo presentino incompleto, oppure lo presentino con previsioni
difformi rispetto al presente Regolamento e alle NTA dello strumento urbanistico
vigente.
ART.86 - RICHIESTA PARERE DI MASSIMA E DOMANDE DI APPROVAZIONE
1. Gli interessati alla approvazione di un piano urbanistico attuativo possono richiedere di
sottoporre all’esame del Commissione del Paesaggio un progetto di massima delle opere
che
intendono eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare, riservandosi di
presentare successivamente la domanda e gli elaborati previsti nel comma successivo.
Il parere del Commissione del Paesaggio non presume l’approvazione del piano.
2. A corredo della domanda di lottizzazione dovranno essere presentati i documenti
indicati all’allegato B del presente Regolamento. Gli elaborati tecnici che costituiscono
il progetto di piano di lottizzazione debbono essere presentati in formato A4 (mm.210 x
297) debbono contenere, in ciascuna tavola od elaborato, l’oggetto dell’intervento, le
generalità e la firma del richiedente, la firma del progettista ed il timbro con il numero
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d’iscrizione all’albo professionale del medesimo.
ART.87 - PROCEDURA DI APPROVAZIONE
1. I Piani di lottizzazione, quali strumenti urbanistici attuativi, sono adottati dal Consiglio
Comunale e successivamente, in conformità della normativa vigente, approvati dallo
stesso Consiglio, secondo quanto disposto dagli art. 65 L.R. 1/2005.
2. A tal fine il Responsabile del Servizio, quando la proposta di lottizzazione presenti
difformità rispetto alle norme previste dal P. R. G., respinge la domanda dandone
comunicazione all’interessato; quando, invece, la lottizzazione risulti conforme alle
norme, sottopone al Consiglio Comunale il progetto di lottizzazione e lo schema di
convenzione.
3. Una volta approvata la deliberazione comunale, si procede alla stipula della
convenzione che, resa esecutiva nei modi di legge, viene registrata e trascritta a cura e
spese del lottizzante.
4. Il Responsabile del Servizio, quindi, rilascia l’autorizzazione alla lottizzazione,
corredata di una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al
proprietario.
ART.88 - CONVENZIONE URBANISTICA
1. L’efficacia della lottizzazione è subordinata alla stipulazione, fra il Comune ed il
proprietario interessato, di una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a
cura del richiedente, con la quale sia prevista:
• La cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria;
• La realizzazione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria;
• La cessione di quota delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria,
• Il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;
• L’impegno di effettuare, a titolo di cauzione, un deposito in denaro o mediante polizza
fideiussoria presso la tesoreria comunale, vincolato a favore del Comune pari al costo
presunto delle opere di urbanizzazione maggiorato del 10% e non inferiore
all’ammontare presunto degli oneri di urbanizzazione;
• L’eventuale rimborso per le spese di progettazione per la lottizzazione compilata
d’ufficio;
2. Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per l’urbanizzazione
secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota a suo
carico delle aree stesse, in tutti quei casi in cui l’area oggetto d’intervento non
contenga spazi destinati ad opere di urbanizzazione secondaria; ugualmente può
convenire che, in luogo della concessione di aree per singole opere, vengano cedute
integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o alcune soltanto
di tali opere.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il proprietario deve versare, secondo le modalità
previste, la somma corrispondente alla quota parte, in proporzione agli insediamenti,
delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere
che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
4. Al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie il richiedente dovrà versare gli
oneri previsti dalla vigente normativa, avrà, peraltro, diritto allo scomputo, totale o
parziale, in dipendenza delle opere eseguite e delle aree cedute, in base al criterio di
ripartizione percentuale del totale dei costi per opere di urbanizzazione primaria
contenuti nelle tabelle comunali con le quali sono calcolati gli oneri concessori, che
stabiliscono preventivamente per quale quota ciascuna opera incide sul totale.
5. Le opere realizzate e le aree cedute saranno, ai fini dello scomputo, considerate per
ciascuna concessione in proporzione al volume ammissibile sul lotto, rispetto al volume
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dell’intera lottizzazione; il valore delle aree sarà calcolato ai sensi della vigente
normativa di espropriazione.
6. Il rilascio delle concessioni edilizie relative ad interventi da realizzare sulla base di piani
urbanistici attuativi può avvenire esclusivamente dopo la realizzazione di non meno
dell’80% dell’importo previsto delle opere di urbanizzazione primaria, e previa
valutazione dell’ufficio tecnico comunale.
ART.89 - PENALITA’ PER INADEMPIENZA E SVINCOLO DELLE CAUZIONI
1. Lo svincolo parziale della cauzione può avvenire su autorizzazione del Responsabile
del Servizio e nella misura del 50%, solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80%
del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate; collaudo da effettuarsi a cura e
spese del Comune.
2. Il restante 50% della cauzione viene svincolato, sempre su autorizzazione del
Responsabile del Servizio, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere
previste.
3. Qualora, scaduto il termine di validità dell’autorizzazione a lottizzare, le opere di
urbanizzazione eseguite risultino inferiori all’80% di quelle complessivamente previste,
il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.
ART.90 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono:
• Strade residenziali;
• Spazi di sosta e parcheggio;
• Fognature;
• Rete idrica;
• Rete di distribuzione elettrica;
• Rete di distribuzione del gas;
• Rete di distribuzione del telefono;
• Pubblica illuminazione;
• Spazi di verde attrezzato.
2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
• Asili nido e scuole materne;
• Scuole dell’obbligo;
• Mercati di quartiere;
• Delegazioni comunali;
• Chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
• Impianti sportivi di quartiere;
• Centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
• Aree verdi di quartiere.
3. Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono:
• I condotti di fognatura;
• I condotti di adduzione idrica;
• I condotti del gas;
• La luce elettrica;
• Le attrezzature viarie e di collegamento con la città o le zone già urbanizzate.
ART.91 - IL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA: COMPETENZE A
REDIGERLO. EFFETTI.
1. Il Piano di recupero deve essere redatto nel rispetto delle prescrizioni fissate dalle
norme statali e regionali vigenti.
2. I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero delimitate ai sensi di legge
possono presentare proposte di piani di recupero, relativi ad una porzione o alla totalità
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di dette zone, purché rappresentino, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti
del valore complessivo degli immobili interessati.
3. Il limite minimo non può essere inferiore alla particella catastale o all’unità tipologica
base.
4. Il Responsabile del Servizio, per interventi particolarmente importanti può subordinare il
rilascio della concessione alla stipula di una convenzione. In questo ultimo caso, la
convenzione può anche contenere una clausola mediante la quale i proprietari
assumono, anche per i loro aventi causa, l’obbligo di contribuire alla politica sociale
dell’Amministrazione Comunale per quanto concerne la residenza (cessione in
locazione di una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie
indicate dal Comune, priorità di cessione o di locazione degli alloggi recuperati ai
precedenti occupanti, ecc.).
ART.92 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGETTO DI PIANO DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. Gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto di piano di recupero debbono essere
presentati in formato A4 (mm.210 x 297), debbono contenere, in ciascuna tavola od
elaborato, l’oggetto dell’intervento, le generalità e la firma del richiedente, la firma del
progettista ed il timbro con il numero di iscrizione all’albo professionale del medesimo.
2. Il progetto di piano di recupero è costituito dagli elaborati indicati all’allegato E del
presente Regolamento.
ART.93 - DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA
PRIVATA: ATTESTATI E RICHIESTE DA PRODURRE A CORREDO
1. La domanda di approvazione della proposta di piano di recupero di iniziativa privata,
redatta su carta bollata, deve essere indirizzata al Sindaco e contenere le generalità, la
firma ed il codice fiscale del richiedente o dei richiedenti e del progettista. Di
quest’ultimo, la domanda deve recare anche il timbro con il numero di iscrizione all’albo
professionale.
2. Alla domanda vanno allegati: i documenti attestanti il titolo dei richiedenti e nel caso il
piano di recupero interessi immobili di interesse storico - artistico, copia del parere
della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
ART.94 - ISTRUTTORIA,PUBBLICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI
RECUPERO
1. Il piano di recupero viene adottato, pubblicato ed approvato secondo le disposizioni di
legge e secondo quanto specificato dalle norme regionali.
TITOLO I
ESECUZIONE LAVORI COMUNALI
ART.95 - OPERE COMUNALI
1. Non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia inizio attività le opere
pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una
relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
nonché l’esistenza dei nulla - osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie,
ambientali e paesistiche.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL’USO DEL SUOLO
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ART.96 - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA E LA
FORMAZIONE DEL VERDE
1. Le alberature, indicate al successivo comma 24, aventi diametro del tronco superiore a
20 cm. (rilevato a 1 m. dal colletto) devono essere rigorosamente conservate.
2. L’abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o
interesse pubblico, mediante apposito nulla - osta comunale; sono esclusi dalla
presente disposizione gli interventi sulle alberature connessi con l’esercizio dell’attività
agricola, con l’esclusione delle essenze indicate al successivo comma 24, nonché degli
interventi edilizi in attuazione del P. R. G., in tal caso si applica quanto previsto dal
successivo comma 20 e, nel caso, l’abbattimento sia necessario per la salvaguardia
della pubblica incolumità a seguito di emissione di apposita ordinanza sindacale.
3. L’abbattimento abusivo di alberi, le cui dimensioni siano superiori a quelle previste al
primo comma, comporta la sanzione prevista dall’art.15 della L.1497/39.
4. Le potature debbono essere eseguite a regola d’arte; ogni intervento di potatura non
eseguito con tale criterio e ogni altro intervento atto, in relazione alla specie e alla
condizione dell’albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come
abbattimento e pertanto è assoggettato alle sanzioni di cui al comma precedente.
5. Ove possibile, gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti, secondo le
prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Sindaco, da altrettanti esemplari posti
nelle precedenti aree di pertinenza, di dimensioni non inferiori a mt.4 - 4,50 di altezza
e cm 6 - 8 di diametro rilevato a m.1 dal colletto.
6. L’inottemperanza a tale ordinanza comporta il potere sostitutivo del Sindaco, con
rivalsa delle spese sull’interessato.
7. Gli interventi nei parchi e giardini esistenti, anche a carattere manutentorio, che
rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, devono
tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i
predetti parchi e giardini siano stati individuati nello strumento urbanistico.
8. In presenza di vegetazione, l’eventuale realizzazione di impianti di illuminazione deve
evitare quei tipi di proiettore che producono calore tale da danneggiare le piante.
9. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni
gas, acqua, ENEL, SIP, fognature ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali
da non compromettere gli apparati radicali delle alberature esistenti.
10. E’ vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle
alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali
in genere.
11. E’ vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le
aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinarle con scarichi e discariche
improprie.
12. Nelle aree di pertinenza delle alberature è inoltre vietato effettuare ricarichi di terreno o
qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a mt.0,20.
13. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile
secondo gli standard fissati dal P. R. G. o dalle vigenti normative, gli spazi scoperti che
ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.
14. Nei lotti di completamento e nelle zone di espansione privi di idonee alberature,
all’attuazione degli interventi edilizi, dovranno essere poste a dimora nuove alberature
di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq. di superficie del lotto o
dell’ambito unitario non coperta; la scelta delle specie deve avvenire nella gamma delle
essenze autoctone ed almeno il 50% delle alberature messe a dimora deve essere
costituito da latifoglie decidue.
15. Le piante di alto fusto messe a dimora non debbono essere di altezza inferiore a 3,00 -
3,50 m. E devono avere, a 1 m. dal colletto, diametro non inferiore a 6 cm.
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16. In tutti i progetti presentati le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente
rilevate e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza;
dovrà inoltre essere presentata apposita documentazione fotografica.
17. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere
studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie
pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.
18. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle sistemazioni
degli spazi aperti, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e a coltivo; i
progetti dovranno essere corredati dalle indicazioni della specie e dai progetti esecutivi
delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna.
19. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati
unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai
fabbricati e alle relative visuali.
20. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione del Paesaggio , potrà
autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti, sulla base di un
progetto di riassetto delle alberature redatto da un tecnico competente, ai soli fini di
garantire o la vita vegetativa delle piante o, nel caso di giardini o edifici a carattere storico,
la corretta ricostruzione filologica dell’assetto originario; l’autorizzazione non può essere
concessa per le essenze elencate al successivo comma 24.
21. L’autorizzazione di cui sopra può essere preventivamente acquisita e allegata agli
elaborati di progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, sia pubblico che privato, nel
quale si renda inevitabile la manomissione delle alberature.
22. Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature di alto fusto esistenti, sia relativamente
all’apparato aereo che radicale, si definiscono “aree di pertinenza delle alberature di
alto fusto esistenti”, dove per area di pertinenza si intende l’area tracciata nel terreno
avente come centro il centro del tronco dell’albero, secondo le seguenti articolazioni:
per piante con
diametro da cm.21 a cm.50 = raggio di pertinenza mt.5,00 per piante con
diametro da cm.51 a cm.60 = raggio di pertinenza mt.6,00 per piante con
diametro da cm.61 a cm.70 = raggio di pertinenza mt.7,00 per piante con
diametro da cm.71 a cm.80 = raggio di pertinenza mt.8,00 per piante con
diametro da cm.81 a cm.90 = raggio di pertinenza mt.9,00 per piante con
diametro da cm.91 ed oltre = raggio di pertinenza mt.10,00
23. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computare la superficie ai fini
edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi previsti nel P.R. G., sono da
considerarsi non direttamente edificabili.
24. Le essenze di seguito indicate devono essere conservate, non potendo, comunque,
per le stesse, essere attivate le operazioni indicate nei commi precedenti:
Quercus ilex (leccio)
Quercus petrae (rovere)
Quercus robur (farnia)
Tilia platifolia (tiglio)
Aesculus hippocastanus (ippocastano)
Cupressus sempervirens (cipresso)
Platunus acerifolia (platano)
ART.97 - CHIOSCHI E TETTOIE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI
1. I chioschi e le tettoie da collocarsi su suolo pubblico, abbiano essi carattere provvisorio
o permanente, devono corrispondere alle esigenze di estetica e di decoro dei luoghi e
dovranno essere realizzati secondo le disposizioni che caso per caso verranno stabilite
dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione del Paesaggio, se ricade in zona a
vincolo D.lgs 42/2004, il Corpo dei Vigili Urbani e gli altri Servizi interessati per
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quanto di competenza.
ART.98 - PISCINE E CAMPI DA TENNIS
1. La realizzazione di piscine e campi da tennis ad uso familiare o ad usi connessi ad
attività turistico - ricettive e del tempo libero è consentita, previa verifica dell’impatto
ambientale nelle aree di pertinenza degli edifici ubicati nei centri urbani ed in zona
extraurbana, è comunque esclusa nelle zone boscate e nelle zone di vincolo
ambientale ed archeologico, di cui alle leggi vigenti.
2. La piscina non dovrà avere una superficie superiore a 100 mq.
3. Dovrà essere ubicata adiacente al fabbricato e comunque non distante oltre 30 mt.;
nelle zone extraurbane l’ubicazione e la forma della piscina dovrà mantenere il miglior
rapporto con la struttura geomorfologica e dovrà rispettare gli allineamenti contermini
dei muri a retta, delle alberature, dei filari e delle sistemazioni agrarie, fermo restando il
vincolo dell’ubicazione dell’impianto nel resede funzionale dell’edificio e quanto più
possibile prossimo ad esso.
4. Il piano al bordo superiore della piscina non potrà avere in nessun caso una quota
discostante di oltre 50 cm. In più o in meno rispetto alla quota originaria del terreno.
5. I bordi delle piscine dovranno essere delle dimensioni più contenute possibili;
6. La vasca dovrà essere piastrellata e rivestita internamente con elementi di colore
coordinati all’ambiente; la corsia di coronamento sarà rivestita con idonei materiali
antisdrucciolo (cotto, marmi, piastrelle, pietre da taglio, ecc.).
7. A corredo della piscina e del campo da tennis è vietata qualsiasi costruzione (quali
servizi igienici, spogliatoi e simili) ad eccezione del locale interrato destinato al ricovero
della pompa e motore per il riciclaggio dell’acqua; il dimensionamento sarà al minimo
indispensabile.
8. L’approvvigionamento idrico per la piscina non è consentito a mezzo del pubblico
acquedotto, pertanto il richiedente la concessione edilizia dovrà documentare la
provenienza dell’acqua. L’A. C. si riserverà la facoltà di ogni qualsiasi controllo ed
richiesta di analisi dell’acqua usata.
9. L’ubicazione dovrà rispettare gli allineamenti contermini.
10. E’ previsto il mantenimento e l’integrazione degli elementi preesistenti, in particolare
muri a retta ed alberature.
11. La realizzazione di piscine e campi da tennis dovrà essere supportata da relazione
geologica - geotecnica redatta da professionista abilitato.
12. Le piscine potranno essere dotate di coperture preferibilmente telescopiche, per il
godimento delle stesse anche nella stagione invernale. La struttura dovrà essere in
alluminio laccato o in altro materiale idoneo, le parti superiori e le pareti dovranno
essere realizzate con materiali trasparenti, l’altezza massima non potrà sperare i 3,00
m di altezza. Le coperture dovranno essere autorizzate dietro presentazione di
progetto. Tali strutture non sono valutabili ai fini di alcun calcolo d volumetria.
ART.99 - PARCHEGGI
1. Nella progettazione e nella realizzazione delle aree a parcheggio, sia pubbliche che
private, dovranno essere adottati i seguenti criteri.
• Delimitazione attraverso l’uso differenziato di materiali per evitare sconfinamenti a
danno delle aree verdi e delle alberature.
• Pavimentazione in asfalto, cemento o materiale vario negli spazi molto frequentati.
• Pavimentazioni in materiali permeabili o semipermeabili negli spazi meno frequentati.
• Uso di essenze che garantiscano una buona ombreggiatura ma che non danneggino
le auto.
• Uso di piante arbustive che garantiscano resistenza alla siccità, alla potatura.
2. La realizzazione dei parcheggi dovrà essere supportata da relazione geologico -
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geotecnica redatta da professionista abilitato.
ART.100 - SISTEMAZIONE DELLE AREE SCOPERTE
1. Le aree libere nei lotti edificati devono essere sistemate e mantenute decorosamente,
possibilmente coltivate a giardini.
2. Nei progetti di nuovi edifici o di recupero dovrà prevedersi la sistemazione degli spazi
scoperti con particolare riguardo alle recinzioni, ai passi carrai e agli accessi pedonali
con indicazione delle essenze arboree e dei materiali utilizzati per il trattamento
superficiale del suolo.
3. La superficie di pertinenza di ogni costruzione dovrà essere mantenuta permeabile per
una percentuale non inferiore al 30%.
4. E’ ammessa la costruzione di cisterne interrate, da posizionare nelle aree di pertinenza
degli edifici, per la raccolta di acque meteoriche utili per l’innaffiamento del giardino e
del resede.
ART.101- PASSI CARRAI E ACCESSI
1. L’accesso dei veicoli agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi
carrai; ove la costruzione fronteggi più strade l’accesso andrà posto di regola su quella
a minor traffico. L’accesso tramite più passi carrai può essere concesso quando
giustificato da eseguire provate di movimento all’interno e/o all’esterno dell’area
interessata.
2. L’accesso diretto dalla strada non è consentito quando:
• Lo spazio privato sia utilizzato come parcheggio, autorimessa d’uso pubblico, negozio,
laboratorio, deposito e simili e richiede perciò passi carrabili multipli.
• Lo spazio privato non consenta al proprio interno l’inversione di marcia.
3. E’ ammessa, a cura e spese dell’interessato e su indicazione dell’Amministrazione,
l’apertura di passi carrai nel cordolo del marciapiede alle seguenti condizioni.
• Nelle zone residenziali la larghezza del passo carraio non sia superiore a mt.6,00.
• La distanza del passo carraio dallo spigolo della costruzione d’angolo fra due strade
percorse da traffico veicolare, non sia inferiore a mt.10,00.
• La distanza da un altro passo carraio non deve essere inferiore a mt.1,00.
4. L’accesso dalle strade ai garage interrati deve essere assicurato sull’area privata per
mezzo di rampe antisdrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza, dotate di scalinata o
percorsi dentati, per il transito di pedoni o cancelli e di tratti in piano non inferiori a
mt.6,00.
5. I cancelli posti su passi carrai devono essere arretrati, di norma, dal confine della
strada almeno mt.6,00.
ART.102 - RECINZIONI
1. Le aree scoperte, private e pubbliche, potranno essere recintate con:
• Cancellate e balaustre in ferro o legno.
• Muretti in laterizio o pietra naturale.
• Siepi.
2. L’altezza delle recinzioni non potrà superare mt.1,50. Altezze superiori possono essere
concesse per edifici speciali o per particolari misure di sicurezza. Quando la recinzione
sia in muratura con sovrastante cancellata, l’altezza del muro non potrà essere
superiore a cm.0,80.
3. La scelta dei materiali e dell’altezza delle recinzioni dovrà essere coerente con le
caratteristiche del contesto.
Nell’ambito dei piani attuativi le eventuali recinzioni dovranno essere esemplificate e
diverranno elemento a cui riferirsi per la loro realizzazione.
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ART.103 - DECORO DEGLI EDIFICI
I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici sia nel loro insieme che in ogni loro
parte in buone condizioni di efficienza, di stabilità e di decoro. Essi dovranno
tempestivamente provvedere nel modo più appropriato al normale mantenimento, a quello
straordinario e agli eventuali restauri ogni volta che se ne manifesti la necessità.
In particolare sono obbligati a mantenere in buono stato sia i prospetti che le fronti interne
visibili da vie o spazi pubblici: i muri di cinta e recinzioni in genere, gli intonaci, gli infissi, le
tinteggiature e verniciature, le docce, i canali pluviali.
E’ obbligatorio inoltre togliere tempestivamente qualunque iscrizione o imbrattamento che
arbitrariamente sia stato fatto, anche se da terzi.
ART. 104 - PERGOLATI
Nelle corti degli edifici residenziali è ammessa l’installazione di pergolati con struttura in
legno o ferro, consoni al decoro dell’edificio, alle seguenti condizioni:
- che il manufatto sia solo ancorato al suolo;
- che la copertura sia in telo ombreggiante o cannucciato, o plexiglas amovibile;
- la superficie massima non potrà superare il 30% della superficie coperta.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
ART.105 DISPOSIZIONI PER LA TOPONOMASTICA
1. Il Comune assegnerà a ogni accesso che dall’area di circolazione immette all’interno
dei fabbricati di qualsiasi genere il numero civico e né farà apporre l’indicatore a cura e
spese del proprietario o dell’Amministratore del condominio.
2. Il numero civico verrà collocato di fianco alla porta di ingresso, a un’altezza variabile da
2 a 3 metri, in posizione ben visibile.
3. Il proprietario, previo pagamento della relativa spesa, riceverà in consegna l’indicatore
e sarà obbligato a istallarlo e a mantenerlo nella collocazione precedentemente
stabilita.
4. Non sono ammessi numeri civici di tipologia diversa da quelli standardizzati approvati
con separata ordinanza del Sindaco; altri tipi dovranno essere preventivamente
autorizzati dall’Ufficio Anagrafe del Comune.
5. In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di
accesso, il proprietario dovrà comunicare al Comune a demolizione o soppressione
avvenuta, il numero o numeri civici che verranno così aboliti, consegnandoli all'ufficio
preposto.
6. Nel caso di costruzione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati
esistenti i proprietari dovranno richiedere al Sindaco, con apposita domanda, e
comunque contestualmente alla domanda di abitabilità/agibilità, l’attribuzione dei
numeri civici da applicarsi agli ingressi dei fabbricati medesimi.
7. Sia nel caso di nuove costruzioni che di completa o parziale ristrutturazione di unità
immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l’attribuzione dei numeri interni, i quali
saranno apposti a cura e spese del proprietario stesso.
8. L’assegnazione dei numeri interni avverrà dopo la presentazione all’Ufficio Anagrafe di
un elaborato planimetrico, che oltre ad individuare gli accessi esterni del fabbricato,
riporterà anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.
9. Le richieste di attribuzione del numero civico e/o dei numeri interni dovranno essere
presentate congiuntamente mediante modello predisposto dall’Ufficio Anagrafe.
ART.106 - DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI
1. Chiunque voglia o debba demolire in tutto o in parte un fabbricato deve sistemare e
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pulire, a proprie spese e cure, l’area di pertinenza dell’edificio demolito, in base a
specifico progetto da attuarsi ai sensi dell’art.6 del presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Servizio può imporre che vengano convenientemente sistemate le
parti dei fabbricati contigui alle quali eventualmente aderiva l’edificio demolito.
3. Nella demolizione dei fabbricati si deve procedere con ogni cautela, adoperando le
tecniche più idonee per eliminare sia possibili pericoli per la pubblica incolumità, sia per
assicurare l’incolumità degli addetti ai lavori.
4. Dovrà evitarsi il sollevamento di polvere, sia usando tutte le cautele durante la
demolizione, sia provvedendo con abbondante innaffiamento.
5. Nella demolizione dei fabbricati dovranno altresì osservare le disposizioni specifiche
previste all’art.18 del presente Regolamento.
ART.107 - AGGETTI DEI FABBRICATI
1. Sui prospetti prospicienti strade o piazze pubbliche o di pubblico transito, gli aggetti
debbono essere contenuti nei seguenti limiti.
• Fino all’altezza di mt.2,20 dal piano stradale o del marciapiede nel caso sia presente o
previsto, gli aggetti non possono essere superiori a cm.6.
• Per le altezze superiori a metri 2,20, l’aggetto massimo verrà determinato in relazione
alla tipologia degli spazi pubblici o di uso pubblico, alla dimensione e alle funzioni
dell’aggetto.
• Gli infissi delle porte che hanno accesso da strade o piazze pubbliche o di pubblico
transito, non devono aprirsi verso l’esterno, come pure non devono ruotare all’esterno le
chiusure di ogni genere per le finestre che siano alte dal suolo meno di mt.2,50.
ART.108 -TENDE SOLARI
1. L’applicazione di tende a ingressi o vetrine di negozi è autorizzabile caso per caso,
quando esse non siano di ostacolo al transito e non deturpino l’estetica del fabbricato, le
stesse dovranno presentare, nella posizione di massima estensione, un’altezza
superiore a metri 2,20.
ART.109 - INSEGNE E VETRINE
1. I prospetti dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a negozi ed esercizi
pubblici, devono essere predisposti per accogliere le eventuali insegne e vetrine, le
quali non possono collocarsi che negli spazi o nei vani prestabiliti senza alterare le
linee architettoniche dell’edificio.
2. In caso di modificazione dei prospetti di fabbricati esistenti, questi devono essere
adeguati a quanto previsto al comma precedente.
3. Sono vietate le vetrine e le insegne che aggettino dal filo del muro, o che alterino in
qualsiasi modo le linee architettoniche dei prospetti, salvo situazioni particolari relative alla
tipologia e importanza del fabbricato esistente, per i quali è previsto un aggetto
massimo di cm.6 come indicato all’articolo precedente.
4. Nella progettazione di fabbricati destinati ad attrezzature commerciali, industriali,
artigianali, o alberghiere dovranno prevedersi le eventuali future sistemazioni delle
insegne.
Art.110 - SOPPALCHI, DOPPI PAVIMENTI, CONTROSOFFITTI, SCALE INTERNE
1. Per soppalco si intende una struttura praticabile ancorata normalmente alle murature,
finalizzata alla utilizzazione su quote diverse di un ambiente che, pur restando unico ed
aperto, presenta altezza tale da consentire la parziale suddivisione orizzontale.
2. Per doppio pavimento si intende una struttura amovibile appositamente realizzata per
utilizzare, come alloggiamento di impianti e connessioni tecnologiche, lo spazio formato tra
lo stesso e l’originale pavimento.
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3. Per controsoffittatura strutturale si intende una struttura appositamente realizzata in
posizione sottostante l’intradosso del solaio al fine di alloggiarvi gli impianti tecnologici.
4. Per scala interna si intende quella che collega due o più livelli di una stessa unità
immobiliare senza possedere funzione di collegamento esterno.
ART.111 - SOTTOTETTO
1. Per sottotetto si intende il piano di un edificio compreso tra l’ultimo solaio orizzontale e
la falda del tetto. Nel caso il sottotetto venga usato come locale di deposito o per
l’alloggiamento di apparecchiature tecniche, la superficie dello stesso non viene
computata ai fini urbanistici; nel caso il sottotetto venga utilizzato come locale di
servizio o di abitazione, la superficie dello stesso viene computata ai fini urbanistici.
ART. 112 MANUFATTI E ACCESSORI LEGGERI
Si definiscono manufatti accessori leggeri quei manufatti cui, in virtù delle particolari
caratteristiche costruttive e d’ingombro, non si riconoscono come superficie coperta o
volumi.
Gazebo
Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza di edifici a carattere residenziale,
turistico commerciale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi ove consentito,
costituito da struttura verticale astiforme in metallo, ( escluso alluminio anodizzato) o
legno , con copertura in vetro, legno, laterizio, ferro, rame o altri materiali leggeri.
Non computa ai fini del volume se realizzato di superficie massima di mq.25,00 e
n°1 per ogni unità immobiliare, con ubicazione nell’area di pertinenza del fabbricato,
completamente aperto su 4 lati con altezza max in gronda di ml.2,50. Per le strutture
turistico ricettive e commerciali la superficie andrà concordata con l’Ufficio Tecnico.
Piscine stagionali
Sono definite tali i contenitori di capacità inferiori a mc 15, semplicemente
appoggiati al suolo, senza sottostrutture murarie d’alcun genere, utilizzabili per la
balneazione privata anche se non provvisti di trattamento sanitario delle acque.
Tali contenitori non possono essere mantenuti permanentemente in loco, anche se
svuotati e vanno rimossi al termine della stagione estiva e la loro permanenza non può
superare 120 giorni.
Le piscine dovranno essere dotate di impianto di depurazione delle acque
reflue a norma di legge ed essere alimentate in modo da non gravare sull’acquedotto
comunale e da non richiedere la realizzazione di nuovi pozzi L’installazione è subordinata
alla comunicazione all’A.C. di Manciano della fonte di approvvigionamento idrico e del tipo
di struttura da istallare.
ART. 113 ARREDI DA GIARDINO
Sono definiti arredi da giardino, e come tali non computati ai fini della superficie coperta,
del volume per l’ utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto di fabbricati
residenziali.
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Sono compresi nella definizione :
Piccoli box in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o plinti in
corrispondenza degli angoli con ingombro esterno non superiore a mq. 12,00 ed altezza
massima non superiore a ml. 2,50, destinati a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino,
biciclette, ecc, nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare unifamiliare
avente proprio resede di pertinenza di superficie non inferiore a 100 mq.
Piccole serre con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilico o plexiglas.
Pergole in legno o ferro, o comunque in materiale leggero, con copertura in plexiglas o
materiale ombreggiante a servizio degli immobili di civile abitazione in corti o giardini
privati.
ART. 114 CHIOSCHI ADIBITI A PUBBLICO ESERCIZIO
E’ consentita l’installazione di chioschi adibiti ad pubblico esercizio o comunque alla
somministrazione di cibi e bevande, arredo, e purché conformi ai regolamenti igienico
sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali.
La superficie complessiva coperta comprensiva anche di tende fisse o aggettanti
non può essere superiore a mq 20 se il pubblico non può accedervi e di mq. 50 se la
somministrazione avviene all’interno. In questo caso il chiosco e le sue pertinente
accessibili al pubblico debbono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento
delle barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di servizi igienici fruibili da
portatori di handicap in carrozzella.
ART. 115 CAPANNI PER LA CACCIA
I capanni di caccia potranno essere realizzati purchè collegati esclusivamente alla attività
venatoria della squadra di caccia e pertanto l’istanza dovrà essere presentata dal
rappresentante della squadra di caccia con l’assenso del proprietario. Al momento di
interruzione del rapporto tra il proprietario e la squadra di caccia e o cessazione
dell’attività faunistica venatoria della squadra il capanno dovrà immediatamente essere
rimosso con ripristino dei luoghi a cure e spese della squadra di caccia. La superficie
massima non potrà eccedere i mq. 50, lo stesso dovrà essere realizzato con struttura
leggera lignea con copertura metallica, da concordare con l’Ufficio Urbanistica, All’interno
dello stesso potrà essere realizzato un bagno, purchè lo stesso sia allacciato ad idonea
fossa imhoff. Per la realizzazione di detto capanno non potranno essere realizzati
movimenti di terreno, se non per il semplice livellamento del terreno.
ART. 116 CAPANNI PER RIMESSAGGIO MEZZI AGRICOLI
I proprietari di mezzi agricoli e relativi accessori per la conduzione amatoriale, possono,
dopo aver dimostrato la proprietà del mezzo tramite dimostrazione di possesso, porre in
opera idoneo ricovero in materiale leggero, solamente ancorato al suolo senza alcuna
opera muraria, a condizione che il manufatto sia di colore terroso con copertura color
coppo o totalmente verde da essere integrato nell’ambiente. Il manufatto andrà rimosso
alla perdita del possesso del mezzi agricolo e accessori. Le dimensioni massime non
potranno superare i 20 mq.
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ART. 117 STRUTTURE PER LA VENDITA IN CAMPO
Le strutture per poter effettuare la vendita in campo di cui all’art. 4 D.lgs 228/01, purchè
finalizzati al predetto e realizzate con pali semplicemente infissi e copertura leggera per
una superficie complessiva di mq. 25 non rientrano tra le tipologie di annessi agricoli di cui
alla L.R.T. 1/2005 e non costituiscono S.U.L. e volumetria.
ART. 118 PARCHEGGI ALL’APERTO
In zona agricola possono essere realizzati parcheggi all’aperto, realizzati con struttura in
legno o ferro con copertura leggera in misura di ml. 5,00 x 3,00 per ogni camera presente
nelle strutture agrituristiche o affitta camere, così come per le civili abitazioni. I posti auto
devono essere realizzati in continuità, massimo in due moduli. Sulla copertura potranno
essere alloggiati gli impianti fotovoltaici, e in questo caso la pendenza della copertura sarà
adeguata all’inclinazione necessaria alla migliore resa dei pannelli.
ART. 119 PREVENZIONE PER L’INQUINAMENTO LUMINOSO
Si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 21 marzo 2000 n. 37 e s.m.i.
ART. 120 CANILI
In zona agricola è ammessa la realizzazione di canili privati (non professionali), con le
seguenti prescrizioni:
- ubicazione ad un distanza non inferiore a ml. 100 da abitazioni esistenti;
- platea in cemento delle dimensioni di ml. 4,00 x 2,00 per ogni cane regolarmente
denunciato alla anagrafe canina, uno spazio di ml. 1,00, sia per box realizzati frontalmente,
che box in linea;
- i box dovranno essere separati da rete metallica (h. max. 2,50), con possibilità di realizzare
una copertura in materiale leggero di color rosso o verde;
- le cucce potranno essere in muratura di idonee dimensioni;
- i canili dovranno essere realizzati in modo da avere un decoro dell’area circostante.
ART. 121 TERRAZZE A TASCA
I terrazzi a tasca possono essere realizzati solo nei fabbricati con categoria di intervento D4
e quelli di nuova costruzione: La superficie massima ammessa non potrà superare il 25%
della superficie coperta del manufatto di proprietà.
TITOLO IV
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
ART.122 - SANZIONI
1. Le violazioni a quanto prescritto nel presente Regolamento saranno sanzionate, ove
non costituiscano reato ovvero siano già previste e disciplinate come tali da altre leggi o
norme regolamentari, con il pagamento di una sanzione amministrativa,
predeterminata nell’entità della somma da pagare, con apposita ordinanza del
Responsabile del Servizio con le procedure ed ai sensi delle vigenti normative.
ART.123 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
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1. Al momento dell’entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale è abrogato il
precedente Regolamento.
ART. 124 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Le norme del presente Regolamento non si applicano ai progetti presentati prima della sua
entrata in vigore. Detti progetti rimangono quindi sottoposti alla disciplina vigente.
Leggi e normative non citate o che entreranno in vigore successivamente alla data di
approvazione del presente Regolamento prevarranno sulle disposizioni di quest’ultimo.
ALLEGATO A
ELABORATI RICHIESTI PER INTERVENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E VARIANTI
1. N. 3 (tre) copie degli elaborati grafici progettuali firmati dal tecnico progettista (o dal
tecnico rilevatore nel caso di richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dello
art.13 della legge n. 47/85) e dalla proprietà. Nel caso in cui l'intervento ricada in area
soggetta anche al parere di altri Enti (es. Soprintendenza, Provincia, ecc.) dovranno
essere presentate ulteriori due copie, oltre alle tre già richieste, per ogni parere da
acquisire;
2. N. 1 (una) copia di estratto fotogrammetrico ed 1 (una) copia di estratto catastale. Sia
nel fotogrammetrico che nel catastale dovrà essere evidenziata in rosso l'area oggetto
dell'intervento. L'elaborato dovrà essere firmato dalla proprietà e dal tecnico
progettista;
3. Idonea documentazione fotografica (non polaroid) formato minimo 10 x 15, raffigurante
il fabbricato oggetto dell'intervento (fronte, retro e lati) e le relative adiacenze che
possono essere utili per valutare i rapporti ambientali. Le fotografie dovranno essere
numerate, poste su cartoncino formato A3 (cm. 42 x 29,7), piegato in formato A4 ed
intestato nel frontespizio con COMUNE DI MANCIANO - DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA - OGGETTO DELL'INTERVENTO - UBICAZIONE - PROPRIETA' -
TECNICO PROGETTISTA. Le fotografie dovranno essere apposte nelle pagine
interne. Nel caso in cui l'intervento ricada in area soggetta anche al parere di altri Enti
(es. Soprintendenza, Provincia, ecc.) dovrà essere presentata, per ogni parere
acquisire, una ulteriore copia della documentazione fotografica, oltre quella già
richiesta;
4. Atto di proprietà, in originale od in fotocopia autenticata (N.B. è possibile l'autentica del
tecnico progettista con apposita dichiarazione, timbro, data e firma) e certificato della
CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI attestante la piena proprietà
dell'area e/o dell'immobile sul quale si interviene o dichiarazione sostitutiva di notorietà;
5. Relazione ed elaborato grafico nei casi previsti dalla legge n. 13/1989 e successive
modificazioni sulla eliminazione delle barriere architettoniche, a firma del tecnico
progettista;
6. Attestazione del versamento dei diritti U.S.L. (di importo pari a quanto stabilito con
apposita delibera regionale), effettuato con bollettino postale a quattro facciate. Nella
causale, sul retro, deve essere indicato l'oggetto del versamento;
7. Rapporto informativo per i nuovi insediamenti, ampliamenti, ed adattamenti di locali e/o
di impianti già esistenti da adibirsi ad attività produttive di beni e di servizi, in relazione
a quanto previsto dall'art. 20, lettera "F" della legge n. 833/78;
8. Relazione geotecnica e/o geologica del terreno di sedime per opere di nuova
costruzione, o di ampliamento, o sopraelevazione di rilevante entità, nonché di
ristrutturazione integrale con cambio di destinazione d'uso; il tutto nel rispetto delle
Norme Tecniche emanate con D.M. 11/3/88. Tale relazione dovrà essere firmata da un
51
tecnico abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'Albo Professionale;
9. Relazione tecnica-descrittiva ed illustrativa dell'intervento richiesto a firma del tecnico
progettista. Nel caso in cui l'intervento ricada in area soggetta anche al parere di altri
Enti, dovrà essere presentata una ulteriore copia della relazione tecnica-descrittiva,
oltre a quella già richiesta, per ogni parere da acquisire;
10. Nel caso di interventi con superficie utile superiore a 1.000 mq., o di interventi per
attività particolari che richiedano un potenziamento della fornitura di energia elettrica,
occorre presentare una dichiarazione dell'ENEL relativa alla necessità, o meno, di una
cabina elettrica;
11. Per le richieste di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della legge
47/85, dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma del tecnico rilevatore
sulla conformità delle opere richieste in sanatoria, secondo i disposti del primo comma
del citato articolo;
12. Nel caso di nuove costruzioni o di ampliamenti di fabbricati esistenti occorre presentare
lo stampato ISTAT debitamente compilato e firmato dal richiedente la Concessione
Edilizia.
13. Gli elaborati grafici progettuali saranno redatti come segue:
• L'elaborato grafico progettuale, piegato nel formato A4 (cm. 21 x 29,7) potrà essere
composto da un'unica tavola o da più tavole numerate, e dovrà essere redatto, di
norma, in scala 1:100, salvo diverse prescrizioni dettate dal P.R.G., dal presente
Regolamento o per particolari esigenze progettuali.
• Tutte le tavole dovranno riportare un frontespizio firmato dal tecnico progettista e dalla
proprieta`, nel quale dovrà essere indicato: COMUNE DI MANCIANO - OGGETTO
DELL'INTERVENTO - UBICAZIONE - PROPRIETA' - TECNICO PROGETTISTA -
PLANIMETRIA DI ZONA in scala 1:1.000 o 1 : 2.000 con i relativi dati catastali (Fog,
mappali, subalterni) - ORIENTAMENTO.
• In calce al frontespizio dovrà essere lasciato un apposito spazio (cm. 7 x 21) per
l'apposizione di timbri, nulla-osta, pareri, ecc. A seconda del tipo di intervento le tavole
dovranno essere composte come sotto riportato:
A-NUOVE COSTRUZIONI (su lotti liberi od a seguito di demolizioni totali)
1. Planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200.
La planimetria dovrà riportare:
• dimensione del lotto;
• strade pubbliche e/o private prospicienti il lotto ed i relativi marciapiedi se esistenti, loro
denominazione e larghezza, nonché eventuali tracciati di previsione di Piano
Regolatore;
• ingombro volumetrico (muro-muro) e relative altezze in gronda, cosi come normato dal
presente Regolamento, di tutti i fabbricati circonvicini;
• distanze dell'edificio progettato da: confini di zona di P.R.G., resedi ed aree pubbliche
(vie, piazze, parcheggi, verde pubblico, ecc.), confini di proprietà, edifici limitrofi e loro
pareti finestrate, fabbricati fronteggianti la pubblica via;
• punti di ripresa fotografici, con l' indicazione del numero delle foto, e tutto ciò che
ulteriormente serve al fine di illustrare correttamente l'inserimento dell'intervento
proposto nel contesto esistente.Le suddette indicazioni dovranno essere rapportate ad
una distanza non inferiore a ml.10 da tutti i confini di proprietà.
2. Tabella dei dati di progetto.
Nella tabella dovranno essere indicati:
• dati dello strumento urbanistico vigente (zona di piano, parametrici urbanistici, ecc.);
• superficie totale ed edificabile del lotto;
• volume ammissibile dallo strumento urbanistico vigente;
• volume totale di progetto e volumi parziali per ogni singola destinazione d'uso;
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• superficie utile ed accessoria (Su + Snr) totale di progetto e superfici parziali per ogni
singola unità immobiliare per il calcolo della Su e della Snr vedasi il D.M. 10/5/77; per il
calcolo della superficie totale degli spazi da destinarsi a parcheggi organizzati
funzionalmente e superficie parziale per ogni singola destinazione si vedano le leggi n.
122/89 e n. 765/67 (art. 18), e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Piante, prospetti, sezioni.
• Dovranno essere presentate le piante di ciascun piano dell'opera progettata, quando
non siano identiche fra loro, dettagliatamente quotate, compresi anche gli eventuali
piani parzialmente o totalmente interrati e le piante delle coperture.
In ciascuna pianta dovranno essere riportati:
• la destinazione di ogni singolo vano;
• lo spessore delle murature esterne ed interne;
• le dimensioni di ogni singolo vano, (con le diagonali, nel caso di murature fuorisquadra,
dei cavedi, dei balconi, delle terrazze, dei porticati, delle scale, delle
verande.Nella pianta del piano terreno (PT) andranno indicate anche tutte le recinzioni
esistenti e di progetto debitamente quotate, con relativi ingressi e gli schemi degli
impianti di smaltimento liquami, conformi a quanto previsto dalla U.S.L. Dovranno
essere presentati i PROSPETTI di tutte le facciate (fronte, retro, lati) con la indicazione
dei materiali di finitura, degli intonaci e delle coloriture.Per tutti gli edifici progettati in
aderenza ad altri, h indispensabile che siano rappresentati per intero anche i prospetti
degli edifici in aderenza.Nel caso di esistenza di particolari fregi o decori in facciata,
occorre anche un particolare degli stessi in scala 1:50 o 1:20. Sono richiesti, inoltre, i
prospetti quotati delle recinzioni esistenti e di progetto, sia verso gli spazi pubblici che
privati, con l'indicazione dei materiali di finitura, intonaci e coloriture.
4. Dovranno essere presentate SEZIONI trasversali e longitudinali del fabbricato di
progetto.
Nelle sezioni dovranno essere indicati:
• l'andamento del terreno nello stato esistente ed in quello di progetto;
• l'altezza libera dei singoli piani anche parzialmente interrati e compreso il piano
sottotetto, e lo spessore di tutti i solai;
• le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio (solai, balconi, terrazze, marciapiedi,
corti, chiostri, giardini, ecc.) riferite alla quota + 0,00 e cioè all'incrocio del muro esterno
del fabbricato con il marciapiede pubblico, ove esistente, o con il cervello stradale,
ovvero con il piano di campagna nello stato esistente;
• l'altezza dell'edificio, indicata secondo le norme vigenti.
Nel caso di nuova costruzione a seguito di demolizione totale dell'esistente, occorre, oltre a
quanto già richiesto, anche le piante quotate con l'indicazione della destinazione di ogni
singolo vano e le sezioni del fabbricato da demolire.
Nel caso di demolizione di manufatto oggetto di domanda di condono edilizio (art. 31 e
seguenti legge n 47/85 e legge n. 724/94 e successive modifiche) dovrà essere indicato il
numero di protocollo generale, la data della domanda stessa ed il nominativo del
richiedente, oltre all'evidenziazione nelle piante e nelle sezioni delle parti oggetto del
condono edilizio.
Per gli interventi di nuova costruzione di cui alla presente lettera A, occorre presentare la
documentazione elencata al precedente art. Nuove Costruzioni ai punti dal n. 1 al n. 12.
B-PROGETTI DI INTERVENTO EDILIZIO SU FABBRICATI ESISTENTI
(Ristrutturazioni, Ampliamenti, Sopraelevazioni).
1. planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200
• vedi la precedente lettera a. punto 1.;
2. tabella dei dati di progetto
• vedi la precedente lettera a. punto 2.;
53
3. piante, prospetti, sezioni
Oltre a quanto richiesto alla precedente lettera a. punto 3., occorre presentare i seguenti
elaborati grafici progettuali:
• grafico dello stato attuale completo di tutte le piante, prospetti, sezioni, debitamente
quotato con l'indicazione anche delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano. I punti di
passaggio delle sezioni, indicati nelle piante, dovranno essere gli stessi sia nello stato
attuale che in quello di progetto.
• Nello stato attuale ed in quello di progetto dovranno essere evidenziate con colore
verde le zone soggette a richiesta di condono edilizio (art. 31 e seguenti della legge n.
47/85 e della legge n. 724/94 e successive modifiche) ed i relativi estremi del protocollo
generale, della data di presentazione e del nominativo del richiedente.
• Grafico dello stato sovrapposto completo di tutte le piante, prospetti e sezioni, ottenuto
sovrapponendo lo stato attuale con quello di progetto. Le parti oggetto di demolizione
dovranno essere evidenziate con colore giallo, le parti di nuova costruzione con colore
rosso.
• Per gli interventi su fabbricati esistenti di cui alla presente lettera B, occorre presentare
la documentazione elencata all’art.1, ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
C-VARIANTI IN CORSO DI OPERA
1. planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200
• vedi la precedente lettera A. punto 1.;
2. tabella dei dati di progetto
• vedi la precedente lettera A. punto 2.;
3. piante, prospetti, sezioni
4. grafici relativi allo stato di progetto di concessione edilizia originaria o dell'ultima
concessione a variante in corso d'opera (= STATO ATTUALE DELLA VARIANTE);
5. grafici delle varianti da apportare (= STATO DI PROGETTO DELLA VARIANTE).
6. Nello stato attuale ed in quello di progetto dovranno essere evidenziate con colore
verde le zone soggette a richiesta di condono edilizio (art. 31 e seguenti della legge n.
47/85 e legge n. 724/94 e successive modifiche) ed i relativi estremi del protocollo
generale, della data di presentazione e del nominativo del richiedente.
7. Grafici dello stato sovrapposto, come specificato alla precedente lettera B. punto 3.
• Per gli interventi di cui alla presente lettera c., occorre presentare la documentazione
elencata al precedente art. 1 ai punti: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
D-CONCESSIONI IN SANATORIA ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985:
1. planimetria di zona in scala 1:500 0 1:200
• vedi la precedente lettera A. punto 1.;
2. piante, prospetti, sezioni
• grafico relativo allo stato licenziato o concessionato, con l'indicazione del numero e
della data di licenza/concessione edilizia originaria (copia conforme all'originale);
• grafico relativo allo stato attuale, con le modalità di cui alla precedente lettera A., punto
3;
In presenza di opere per le quali h stata inoltrata domanda di condono edilizio (art. 31 e
seguenti della legge n. 47/1985 e legge n. 724/94), le suddette dovranno essere
evidenziate con colore verde.
• grafico relativo allo stato sovrapposto con le modalità di cui alla precedente lettera B.
punto 3.;
Nel caso in cui alcune opere indicate nell'elaborato grafico di rilievo non possano rientrare
nella Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 e
successive modifiche, ma eventualmente siano riconducibili alla fattispecie sanzionatoria di
cui all'art.12 della stessa legge, le stesse dovranno essere evidenziate con colore
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celeste, richiamate nell'elaborato grafico con la dicitura "Opere soggette ad autonoma
richiesta di sanzioni ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1985, modificato dalla legge n.
724/94" e dovranno essere oggetto di autonoma e separata richiesta in bollo.
Per gli interventi di cui alla presente lettera D., occorre presentare la documentazione
elencata al precedente art. 1, ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12.
ALLEGATO B
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO
L'intervento urbanistico preventivo deve contenere i seguenti elaborati tecnici:
A-STATO DI FATTO (IN DOPPIA COPIA):
1. stralcio in scala 1:5000 del P.R.G., in copia bianconera, sul quale deve essere riportato
in rosso, a cura del progettista, il perimetro delle aree da includere nel piano;
2. stralcio in scala 1:2000 del P.R.G., in copia bianconera, sul quale, a
cura del
progettista, debbono essere riportati in rosso i confini di proprietà;
3. stralcio delle Norme di Attuazione concernenti la zona da includere nel piano;
4. estratto catastale con l'indicazione dei limiti di proprietà, nonché certificato catastale
comprovante le relative superfici;
5. stato di fatto della zona su rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1:2000, aggiornato,
quotato, con individuazione di un caposaldo fisso permanente riferito alle curve di
livello.
6. Dovranno altresì essere indicati:
• il verde esistente, con rilievo di tutte le specie arboree;
• le costruzioni o manufatti di qualunque genere;
• gli eventuali elettrodotti, metanodotti e relative servitù;
• eventuali vincoli;
• la toponomastica;
7. Documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista
(formato minimo dei fotogrammi 18 x 24) con particolare riferimento a:
• fabbricati della zona interessata;
• alberature della zona interessata;
• emergenze e scoscendimenti dei terreni.
B-PROGETTO (IN DOPPIA COPIA)
1. planimetria di progetto, in scala 1:500, indicante: numerazione dei lotti; strade e piazze,
debitamente quotate; spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato);
eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; spazi per servizi e per verde
attrezzato; spazi pubblici per sosta o parcheggio;
2. sezione e profili, in scala 1:500, con l'indicazione delle tipologie edilizie in scala 1:200,
con relative destinazioni d'uso, specificatamente per il piano terreno; dei materiali e con
le prescrizioni necessarie alla corrispondenza del progetto alle esigenze reali,
ambientali e morfologiche;
3. Profili schematici, in scala 1:500, delle sezioni trasversali dei terreni, in pendenza e
non, con l'indicazione dettagliata degli sterri e dei riporti;
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4. Tabella dei dati di progetto, costituente scheda di identificazione dell'area, nella quale
dovranno essere indicati:
• la superficie totale dell'intervento, territoriale e fondiaria;
• il volume totale e la superficie utile edificabile;
• il rapporto massimo di copertura;
• la superficie di ogni area di uso pubblico in rapporto agli abitanti esistenti;
• l'entità percentuale delle aree riservate alle diverse destinazioni d'uso;
5. Elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare, con annesso elaborato
grafico desunto dalle mappe catastali, in cui siano evidenziate le aree interessate
dall'esproprio o dal vincolo;
6. Schema degli impianti tecnici (acquedotto, gas, fognatura, energia elettrica) con
ubicazione delle necessarie cabine e relativa previsione di spesa;
7. Progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con ubicazione delle
necessarie cabine e relativa previsione di spesa;
8. Norme urbanistico - edilizie per la buona esecuzione del piano particolareggiato;
9. Relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le
sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;
10. Relazione geologica ed analisi geotecnica del terreno.
11. Cartografia dei vincoli esistenti, accompagnata da idonea documentazione in cui si
dimostri che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 18 della D.C.R.n.296/88.
C- PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA
I proprietari di aree edificabili possono presentare proposte di piani particolareggiati relativi
ad una porzione od alla totalità dell'area posseduta, purché rappresentino, in base
all'imponibile catastale, almeno tre quarti del valore complessivo delle aree interessate. I
piani particolareggiati di iniziativa privata, da convenzionarsi, dovranno precisare, oltre a
quanto previsto ai precedenti punti A e B:
• le aree da cedere per l'urbanizzazione primaria;
• le opere relative all'urbanizzazione primaria;
• le aree da cedere e le opere relative all'urbanizzazione secondaria, secondo le quantità
indicate dallo strumento urbanistico vigente e dal presente Regolamento;
• la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione planovolumetrica degli
edifici;
• la destinazione d'uso degli edifici in tutte le loro parti;
• la progettazione di massima delle opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
• la disponibilità all'intervento dei proprietari dell'area, secondo quanto disposto al primo
capoverso del punto C.
E' ammessa la concessione per un volume inferiore a quello risultante dall'utilizzazione
dell'indice di piano, sempre che tale volume sia conforme al carico insediativo ammesso.
Pur essere inoltre ammessa la concessione per un volume inferiore a quello prescritto, se
tale utilizzazione parziale della capacità edificatoria dell'area complessiva renda
disponibile un'area residua idonea ad una ulteriore edificabilità, attraverso successive
concessioni, o comunque idonea all'utilizzazione tramite esproprio ai sensi delle normative
vigenti.
D- CONVENZIONI
Le convenzioni prescritte per i piani particolareggiati di iniziativa privata devono prevedere.
• la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dalle norme del piano
vigente e dal presente Regolamento;
• l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di
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urbanizzazione primaria inerenti il piano particolareggiato, nonché l'assunzione degli
oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata
dalle norma del piano vigente e dal presente Regolamento;
• i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di
attuazione allegato al progetto;
• l'impegno, da parte della proprietà, per la manutenzione delle opere di urbanizzazione
sino a quando tali opere non vengano acquisite dall'Amministrazione Comunale in base
alla convenzione stessa;
• congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con
deliberazione consiliare, nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta
autorizzazione.
ALLEGATO C - ELABORATI RICHIESTI PER I PIANI DI RECUPERO
I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero delimitate ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 457/78, possono presentare proposte di piani di recupero relativi ad una porzione
od alla totalità di dette zone, purché rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno
tre quarti del valore complessivo degli immobili interessati.
Il progetto di piano di recupero deve essere costituito dai seguenti elaborati:
1. Estratto dello strumento urbanistico vigente, con individuazione della zona oggetto di
piano di recupero e relative norme di attuazione;
2. Estratto della mappa catastale relativa alle particelle edilizie coperte e scoperte
direttamente interessate dall'intervento, nonché alle particelle circostanti, per una profondità
di almeno m. 50 dai confini;
3. Relazione corredata di eventuali grafici e/o planimetrie, contenente i punti di linea e di
quota delle strade e delle fognature, indicati dal competente Ufficio Comunale: servitù
derivanti dalla presenza di manufatti relativi ad opere di urbanizzazione, vincoli che
riguardino più specificatamente la zona soggetta a piano di recupero;
4. Relazione di analisi delle trasformazioni storiche e sociali del tessuto edilizio della zona
interessata dall'intervento;
5. Descrizione di ciascun fabbricato esistente, con rilievo di tutti i piani dell'edificio,
6. Prospetti e sezioni in scala 1:200; destinazione d'uso dei locali; struttura e tipo di
proprietà; stato di conservazione dei fabbricati, caratteristiche costruttive,
architettoniche e tipologiche e loro valore; carenze igienico - sanitarie, strutturali e
tecnologiche;
7. Indicazione schematica su planimetria in scala fornita dal comune dei punti di raccordo
con le reti pubbliche dei servizi ed in loro mancanza le caratteristiche delle opere
sostitutive;
8. Documentazione fotografica integrativa;
9. Planimetria di progetto in scala 1:500 e/o 1:200, contenente anche l'ubicazione e la
dimensione delle strade, piazze e parcheggi; con l'individuazione e numerazione delle
unità minime di intervento, della tipologia di intervento e della destinazione d'uso
ammessa; gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico; l'ubicazione e
dimensione degli spazi destinati al verde (da distinguere in verde privato, verde
condominiale e verde pubblico); l'ubicazione e la dimensione degli edifici e degli spazi
destinati a servizi pubblici, urbanizzazione secondaria ed attrezzature generali;
10. Rappresentazione in scala almeno 1:200 delle fronti degli edifici prospettanti gli spazi
pubblici da realizzare a seguito dell'intervento e con l'eventuale inserimento dei nuovi
elementi conseguenti alla ristrutturazione urbanistica ed edilizia;
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11. Tabella contenente il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi
caratterizzanti il progetto, ovvero: la superficie di intervento; la superficie di ciascuna
particella edilizia coperta catastale, gli abitanti insediati ed insediabili; la superficie di
ciascuna unità minima di intervento; il numero delle unità funzionali esistenti e di
progetto (residenziali e non); la superficie utile e/o volumi totali esistenti nel comparto di
intervento e su ciascuna unità minima di intervento e relativi indici; la superficie utile e/o
volume realizzabile secondo il progetto all'interno della zona di intervento; la superficie
destinata alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, indicando la quota già
esistente e quella da reperire per il soddisfacimento degli standard;
12. Relazione tecnica illustrativa degli obiettivi del piano e delle modalità di conseguimento,
contenente fra l'altro l'inserimento formale e funzionale del progetto nel contesto
urbano, la relazione di spesa per eventuali acquisizioni di immobili od aree, il computo
metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e il computo metrico delle
eventuali opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a carico dei privati od in
modo coordinato con l'Amministrazione Comunale; i soggetti operatori e le eventuali
modalità di convenzionamento;
13. Norme Tecniche di Attuazione, con l'indicazione tra l'altro dei tipi di intervento
ammessi;
14. Convenzioni tipo;
15. Programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a
realizzare il piano;
16. Documentazione relativa alle indagini e classificazioni geologiche di cui alla
D.C.R.n.94/85, par. 4.1 e 4.2
17. Cartografia dei vincoli esistenti (dovrà anche essere documentato che non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 18 della D.C.R.n.296/88). Qualora il piano di recupero interessi
immobili, complessi edilizi o aree ricadenti sotto il vincolo di cui alla legge n. 1497/39,
esso dovrà essere redatto - per le parti oggetto del vincolo stesso - nelle forme di cui al
terzo comma dell'art. 3 della L.R.n.52/79.
ALLEGATO D
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che le istanze per gli interventi previsti
dal presente Regolamento non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati prescritti
dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, descritti ed elencati nei precedenti
articoli, ovvero la documentazione stessa non risulti sufficiente ai fini dell'esame,
comunicherà all'interessato l'elenco degli atti, documenti ed elaborati da produrre ad
integrazione.
Le integrazioni documentali di cui sopra possono essere richieste entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda di concessione od autorizzazione. Non possono
essere richieste ulteriori integrazioni documentali.
I termini per l'esame delle singole istanze decorrono ex novo dalla presentazione
all'Amministrazione Comunale dell'ultimo dei documenti richiesti.
In caso di mancata presentazione, entro 90 giorni, di quanto richiesto la domanda si
considererà abbandonata e si procederà alla sua definitiva archiviazione nel termine di tre
mesi.